Ammonimento per stalking anche in caso di conflitto reciproco tra ex conviventi (TAR Lombardia n. 2525 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore, ex art. 8 del d.l. n. 11/2009, costituisce misura di prevenzione con funzione tipicamente cautelare e dissuasiva rispetto alle condotte di cui all’art. 612-bis cod. pen., adottabile su base indiziaria e con logica di tipo probabilistico, a prescindere dalla successiva rilevanza penale dei fatti. La reciprocità della conflittualità tra ex conviventi non esclude la legittimità del provvedimento, ove risulti che una sola delle parti abbia dovuto alterare le proprie abitudini di vita. Il procedimento non richiede né la comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, né la previa audizione del soggetto ammonito.
Il Fatto
Un appartenente alla Guardia di Finanza impugnava l’ammonimento emesso dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, su richiesta della ex convivente, graduato della Polizia di Stato, in ragione dei dissapori sorti dopo la fine della convivenza e della gestione del figlio minore. Il ricorrente deduceva la mancata valutazione delle proprie giustificazioni, la mancata audizione personale e la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che l’istituto non potesse essere impiegato per dirimere conflitti tipici delle crisi familiari, caratterizzati da scontri reciproci, né per favorire la posizione della controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Quanto al primo motivo, ha evidenziato che l’istituto dell’ammonimento è destinato a prevenire la recrudescenza di fenomeni patologici caratterizzanti le relazioni umane, anche affettive, laddove una parte assuma atteggiamenti di prevaricazione e indebita ingerenza nella sfera morale dell’altra. Dalla documentazione emergeva che i toni e l’insistenza nei contatti da parte del ricorrente eccedevano le esigenze di gestione del figlio minore, da risolversi eventualmente dinanzi alla competente autorità giudiziaria. La circostanza che il confronto acceso fosse reciproco non è stata ritenuta dirimente, poiché era la ex convivente ad aver subito l’alterazione delle proprie abitudini di vita.
Il Collegio ha poi richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato (tra cui Cons. Stato, Sez. III, n. 5259 del 2018 e n. 907 del 2026) secondo cui l’ammonimento svolge una funzione avanzata di prevenzione, basata su elementi indiziari e su una logica probabilistica. Tale misura non richiede né la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, né la previa audizione dell’autore delle condotte, considerata l’esigenza di immediata protezione della persona offesa. La natura reciproca delle provocazioni non è stata ritenuta inoltre sintomo di uno sviamento di potere in favore della controinteressata, atteso che il provvedimento si fondava su circostanze sostanzialmente non contestate dal ricorrente, la cui difesa era incentrata esclusivamente sulla reciprocità delle vessazioni.
In definitiva, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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