Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel divieto di detenzione armi (TAR Campania n. 846 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti adottato ai sensi dell’art. 39 del TULPS, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more, sopravvengano provvedimenti che, senza essere satisfattivi della pretesa, reiterino o rendano definitiva la lesione e non siano stati tempestivamente impugnati. La sopravvenienza di atti che consolidano il divieto toglie al ricorrente qualsiasi utilità dall’eventuale annullamento dell’atto originario. L’amministrazione deve provare il fatto sopravvenuto e la parte ricorrente ha l’onere di contestarlo. In mancanza di contestazione, il giudice dichiara l’improcedibilità e regola le spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente capo coordinatore di Polizia Penitenziaria in servizio presso una casa circondariale, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Caserta, in data 20 settembre 2022, gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 del TULPS, unitamente agli atti presupposti e alla comunicazione di avvio del procedimento.

Deduce che il divieto si fonda esclusivamente sulla pendenza di un procedimento penale, ancora in corso, e dunque su fatti indimostrati, oltre a carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. L’Amministrazione resistente eccepisce in via preliminare l’improcedibilità, avendo disposto nelle more il formale ritiro dell’arma d’ordinanza con divieto definitivo di restituzione, atto non impugnato. Il ricorrente non replica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare e rileva che il ricorso non è più sorretto da alcun concreto interesse alla decisione. L’Amministrazione ha infatti adottato, successivamente al decreto impugnato, provvedimenti che hanno ribadito e reso definitivo il divieto di detenzione di armi.

Il principio applicato è quello per cui la mancata tempestiva impugnazione degli atti successivi, pur non satisfattivi della pretesa, incide sull’interesse a coltivare il gravame. Il Collegio richiama Cons. Stato sez. II n. 6794 del 2025, secondo cui vi è improcedibilità per carenza di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che, senza essere satisfattivi e anzi reiterando o aggravando la lesione, modifichino la situazione di diritto o di fatto in guisa da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell’atto originariamente impugnato.

Ne deriva, per il Collegio, che l’eventuale accoglimento del gravame non potrebbe arrecare un risultato utile rispetto agli interessi fatti valere. Su questa base è stata respinta l’istanza di rinvio dell’udienza, fondata esclusivamente sulla mancata definizione del procedimento penale.

Il Collegio dà inoltre conto, per completezza, del provvedimento del 21.11.2024 con cui il PRAP Campania ha disposto il distacco provvisorio del ricorrente, con avvio di un procedimento disciplinare, circostanza non contestata. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile; le spese sono liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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