Clausole di gara di stretta interpretazione e soccorso istruttorio su dichiarazione di (TAR Trentino-Alto Adige n. 94 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole della lex specialis di gara che ricollegano all’inosservanza di un adempimento documentale l’effetto espulsivo o l’azzeramento del punteggio sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre il loro tenore letterale, in ossequio al principio di tipicità delle cause di esclusione di cui all’art. 10 d.lgs. n. 36/2023. Laddove il criterio di valutazione attribuisca rilievo meramente premiale alla disponibilità di aree esterne al perimetro progettuale, la mancata allegazione di un titolo negoziale scritto integra al più una carenza documentale sanabile mediante soccorso istruttorio, non alterando il contenuto sostanziale dell’offerta. Il concorrente terzo graduato è privo di interesse a coltivare le censure rivolte alla seconda classificata quando siano già state respinte quelle avverse all’aggiudicataria.

Il Fatto

La ricorrente, terza graduata in una procedura di gara indetta per l’affidamento di un appalto di lavori, impugna l’aggiudicazione in favore del R.T.I. primo classificato e formula censure anche verso il raggruppamento secondo graduato. Il punteggio complessivo la vede soccombente sia rispetto alla prima sia alla seconda classificata.

La contestazione principale riguarda l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, che avrebbe indicato aree esterne al perimetro progettuale per lo stoccaggio dei materiali senza allegare un titolo scritto, avendo fatto riferimento a un consenso verbale del proprietario, poi confermato per iscritto in sede di soccorso istruttorio. Di qui la domanda di esclusione e, in subordine, di azzeramento del punteggio attribuito al criterio interessato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola dell’interesse all’aggiudicazione: esso sussiste, per il terzo graduato, solo ove siano fondate le censure avverse tanto alla prima quanto alla seconda classificata. Poiché l’utilità perseguita deve derivare in via immediata e secondo criteri di regolarità causale dall’accoglimento, la ragione più liquida consente di definire la controversia esaminando prioritariamente i motivi diretti all’aggiudicataria.

Il primo motivo non è fondato. La portata espulsiva invocata è costruita sull’interazione tra l’art. 2, punto 3.1 e l’art. 2, punto 3.11 del disciplinare, ma tale ultima clausola riserva l’esclusione alla carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente considerata, non già a ogni singola deficienza documentale. La lettura proposta introducerebbe surrettiziamente una sanzione non espressa.

Il criterio di valutazione n. 2.05 attribuisce rilievo alla disponibilità di aree esterne solo in termini premiali: la locuzione “l’offerente può proporre” esclude che si tratti di elemento essenziale dell’offerta. L’uso del verbo “deve presentare” in relazione al consenso dei proprietari non tipizza alcuna conseguenza espulsiva né azzeramento del punteggio. Le clausole di gara, del resto, seguono i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., e le esigenze di certezza impongono di non integrarne il contenuto oltre la loro espressione testuale.

Del pari infondate sono le censure sul soccorso istruttorio. La lex specialis richiedeva il consenso dei proprietari e indicava come meramente eventuali i pareri preliminari e i contratti: la dichiarazione scritta prodotta su richiesta dell’Amministrazione non ha modificato l’offerta, ma ha confermato per iscritto un consenso già intervenuto, fornendo la prova di un presupposto di fatto precedentemente dichiarato. Non risulta violato il principio di immodificabilità dell’offerta, che presuppone una sua effettiva alterazione.

Respinti i motivi verso l’aggiudicataria, le censure dirette alla seconda classificata — carenza di autorizzazione paesaggistica e mancato rispetto delle prescrizioni del d.m. 10 luglio 2002 sulla larghezza della carreggiata a doppio senso — sono dichiarate improcedibili per carenza di interesse. La declaratoria, derivando in via immediata dalla reiezione dei motivi verso l’aggiudicataria, non richiedeva il previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. Il ricorso è pertanto in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con reiezione della domanda di inefficacia del contratto e di subentro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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