Sopravvenuto annullamento in autotutela dell’AGE.A. e cessazione della materia del contendere in materia di prelievo supplementare latte (TAR Lombardia n. 1031 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuto in esecuzione di una norma sopravvenuta che sancisce la inefficacia dei provvedimenti di ricalcolo del prelievo supplementare latte notificati prima della sua entrata in vigore, integra l’integrale soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio. Ne consegue la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con possibile compensazione delle spese di lite. L’esito del giudizio prescinde dall’accertamento della fondatezza originaria del ricorso, assorbito dall’intervenuto effetto satisfattivo dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Una azienda agricola aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, la comunicazione con cui AGEA aveva ricalcolato il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/2002. Il provvedimento era stato adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3555/2022, che aveva annullato il precedente atto relativo allo stesso periodo per la contrarietà della normativa nazionale applicata con quella eurounitaria.
Successivamente alla notifica del ricorso, l’Agenzia, con nota del 21.04.2026, rappresentava che, a seguito dell’introduzione dell’art. 10-bis del D.L. n. 69/2023 (convertito in legge n. 103/2023), tutti i provvedimenti di ricalcolo notificati prima dell’entrata in vigore del decreto dovevano considerarsi inefficaci. In applicazione di tale disposizione, AGEA aveva annullato in autotutela, con determinazione prot. n. 79353 del 25.11.2023, la comunicazione oggetto di gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che, a seguito dell’accennato annullamento in autotutela, la pretesa sostanziale fatta valere dalla ricorrente era stata interamente soddisfatta. L’esercizio del potere di autotutela, ancorato a una norma di carattere sopravvenuto, aveva eliminato dal mondo giuridico l’atto lesivo, privando di consistenza attuale la controversia.
In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che ricorressero i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. La fattispecie si inquadra nel disposto di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che legittima il giudice a dichiarare tale esito quando, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione per effetto di atti o fatti sopravvenuti che abbiano eliminato la lesione dedotta.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, in considerazione della peculiarità della vicenda, caratterizzata dal susseguirsi di interventi normativi e di pronunce giurisdizionali che avevano determinato l’adozione di plurimi provvedimenti amministrativi, senza che potesse ascriversi alle parti una chiara posizione di soccombenza.
La decisione si fonda, pertanto, esclusivamente sull’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse, senza alcuna pronuncia nel merito della vicenda concernente il ricalcolo del prelievo supplementare latte.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.