Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla ricostruzione di carriera dei docenti (TAR Campania n. 1895 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il diritto all’integrale ricostruzione della carriera ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità sostanziale già accertata. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta. La perdurante inottemperanza giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Napoli ha dichiarato il suo diritto all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nei rapporti a termine con l’Amministrazione scolastica, ai fini giuridici ed economici, e ha condannato il Ministero alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive.
La sentenza, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, non è stata impugnata. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non ha dato corso all’esecuzione. Di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina anticipata del commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’obbligo nascente dal giudicato civile. La sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a conformarsi al decisum; il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
I presupposti dell’ottemperanza risultano integrati. La sentenza azionata è passata in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
L’Amministrazione intimata, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e l’ordine di piena ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Il Collegio anticipa la tutela per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nominando fin d’ora commissario ad acta il direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
L’Amministrazione è condannata alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta in forza delle statuizioni del giudice ordinario, decorrente dalla comunicazione della sentenza e dovuta sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario. A sostegno il Collegio richiama TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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