Irreperibilità assoluta e ne bis in idem nella notifica della cartella esattoriale (Cass. civ. Sez. 5 n. 2653 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella di pagamento è ritualmente eseguita ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, con deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso nell’albo del Comune, senza necessità di invio della raccomandata informativa di cui all’art. 140 cod. proc. civ., solo nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che l’agente notificatore deve svolgere nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non si rinvengano l’effettiva abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente. Le attività di ricerca non possono risolversi in una mera verifica in situ, ma devono essere effettivamente finalizzate ad accertare l’insussistenza della sede nel Comune di domicilio fiscale, ben potendo l’Amministrazione, in caso di esito negativo, procedere alla notifica nei confronti del legale rappresentante ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ.. La sanzione di inammissibilità dell’impugnazione dell’atto successivo, quale l’avviso di intimazione, consegue allorché il vizio di omessa notifica dell’atto presupposto, già dedotto e definito in un precedente giudizio passato in giudicato, venga riproposto in un distinto giudizio, in violazione del principio del ne bis in idem processuale e dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, riformando la decisione di prime cure, aveva accolto l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso un avviso di intimazione, relativo a tre cartelle di pagamento, ritenendo nulla la notifica della cartella per l’ICI dovuta per gli anni dal 2003 al 2007, in difetto di invio della raccomandata informativa prescritta dall’art. 140 cod. proc. civ.. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che la notifica era avvenuta ritualmente nella forma dell’irreperibilità assoluta, avendo l’agente notificatore accertato la mancanza della sede legale della società nel Comune di domicilio fiscale, e che la contribuente aveva già impugnato precedenti atti di riscossione deducendo il medesimo vizio, con esiti definiti dal giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 2909 cod. civ. per mancato rilievo del giudicato esterno formatosi sulla ritualità della notifica della cartella. L’eccezione di giudicato esterno, infatti, può essere proposta nel giudizio di legittimità solo se formatosi dopo la conclusione del giudizio di appello; nella specie, essendosi formato antecedentemente alla sentenza impugnata, la mancata deduzione in sede di gravame ne comportava la preclusione.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha rigettato, affermando che la notifica per irreperibilità assoluta postula lo svolgimento di ricerche effettive nel Comune di domicilio fiscale del contribuente. La relata di notifica, pur attestando l’irreperibilità della società, documentava una mera verifica in situ, consistita nell’assenza di insegne o soggetti abilitati a ricevere l’atto, senza alcuna attività volta ad accertare l’eventuale trasferimento della sede. Tale comportamento, secondo la Corte, era inidoneo a legittimare il rito speciale, né precludeva all’Amministrazione di procedere alla notifica nei confronti del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ..
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha richiamato il principio, ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui il ne bis in idem processuale, espressione dell’art. 39 cod. proc. civ., è una questione fondante rilevabile d’ufficio, che preclude la reiterazione di una domanda già definita con decisione di merito. Nella specie, la questione dell’omessa notifica della cartella di pagamento era stata già dedotta e rigettata in precedenti giudizi promossi avverso atti di riscossione successivi, definiti con pronunce passate in giudicato.
La Corte ha inoltre valorizzato l’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, osservando che, una volta impugnato il primo avviso di intimazione e la presupposta cartella per omessa notifica, il successivo avviso di intimazione, in quanto atto distinto ad effetti giuridici propri, non può essere ulteriormente impugnato per il medesimo vizio dell’atto presupposto già contestato. Ne deriva, pertanto, che la riproposizione della domanda in un distinto giudizio integra una violazione del ne bis in idem processuale, con conseguente inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente.
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Nota della Redazione
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