Inderogabilità dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese processuali (Cass. civ. Sez. 5 n. 17974 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può discostarsi dai valori minimi previsti dalle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018. La riduzione rispetto al valore medio di liquidazione non può superare la misura del 50%, sicché è illegittima la liquidazione che, pur motivata, si ponga al di sotto di tali soglie minime. L’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa solo quando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi. Quando il giudizio prosegua nel grado successivo soltanto per la determinazione delle spese di lite, il disputatum della controversia è costituito dal differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall’impugnante.
Il Fatto
Il contribuente e gli altri soggetti indicati in ricorso impugnarono un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento in solido delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, conseguenti a una sentenza del Tribunale civile che aveva trasferito loro la proprietà di alcuni immobili. Dopo una lunga vicenda processuale, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 21386/2024, aveva accolto il ricorso avverso la liquidazione delle spese disposta dal giudice di merito, ritenendola inadeguata e non giustificata, e aveva rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio per rinnovare la liquidazione, indicando in via esemplificativa i parametri medi e minimi applicabili.
Il giudice del rinvio, con la sentenza n. 728/2025, aveva liquidato nuovamente le spese in favore del difensore antistatario, applicando i parametri minimi e riconoscendo la maggiorazione per la pluralità di parti solo per i gradi e le fasi successivi al 23/10/2022. Avverso tale decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 384 c.p.c. e dei parametri ministeriali, nonché vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli fondati. In primo luogo, ha chiarito che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio dipendono dal tipo di vizio che ha determinato la cassazione: nel caso di annullamento per violazione di norme di diritto, il giudice è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato, mentre nel caso di vizi di motivazione può rivalutare liberamente i fatti già accertati, sempre nel rispetto delle preclusioni e delle direttive impartite.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il giudice di rinvio aveva errato nella determinazione dello scaglione di riferimento. Quando un giudizio prosegue nel grado successivo soltanto per la determinazione delle spese di lite, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall’impugnante costituisce il disputatum della controversia. Nella specie, lo scaglione corretto era quello tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, e la liquidazione effettuata si poneva al di sotto dei minimi previsti per legge.
Quanto all’inderogabilità dei minimi tariffari, la Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa. Il d.m. n. 55/2014 aveva confermato la possibilità di deroga ai valori minimi e massimi, valorizzando l’inciso “di regola” come espressione della non vincolatività dei parametri. Tuttavia, il d.m. n. 37/2018 ha precisato che la riduzione rispetto al valore medio non può essere superiore al 50%, eliminando per il potere di riduzione l’espressione “di regola”. Il successivo d.m. n. 147/2022 ha soppresso in tutti i commi le parole “di regola”, nel dichiarato intento di ridurre la discrezionalità del giudice e garantire maggiore omogeneità applicativa.
La Corte ha concluso che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50% i valori medi delle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018. La determinazione cui era pervenuto il giudice di secondo grado, ponendosi al di sotto dei valori minimi, risultava pertanto illegittima, imponendosi la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio per una nuova quantificazione, residuando apprezzamenti in fatto.
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Nota della Redazione
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