Correzione dell’errore materiale nel dispositivo sulle spese al difensore antistatario (Cass. civ. Sez. V n. 16721 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correzione di errore materiale, il provvedimento che abbia affermato nella motivazione la condanna della parte soccombente alle spese di legittimità ma abbia omesso nel dispositivo di disporne la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario è affetto da errore materiale emendabile ex artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., quando la richiesta risulti dal controricorso. Nel procedimento di correzione non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa privo di una parte soccombente in senso proprio.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore del comune, in proprio e in qualità di legale della parte, chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa a conclusione del giudizio di legittimità. Nell’ordinanza il Collegio, dopo aver affermato nella parte motiva la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, aveva omesso nel dispositivo l’attribuzione delle spese in favore del difensore che si era dichiarato antistatario.
La questione arriva davanti alla Corte su ricorso per correzione, con il quale il difensore rappresenta che il controricorso aveva chiesto il rigetto del ricorso principale con attribuzione delle spese al difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla verifica della sussistenza dell’errore. L’omissione emerge ictu oculi dagli atti, poiché il controricorso conteneva la richiesta di attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario, mentre il dispositivo non ne aveva dato conto. Il contrasto tra motivazione e dispositivo integra il presupposto della correzione.
Ricostruita la richiesta, la Corte dispone la correzione del dispositivo mediante l’aggiunta, dopo le parole «prenotate a debito», della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L’intervento emendativo ripristina la coerenza tra la statuizione contenuta nella motivazione e quella trasfusa nel dispositivo.
La Corte affronta poi il profilo delle spese del procedimento di correzione. Sul punto richiama il principio secondo cui, nel procedimento di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali.
La ragione è di natura amministrativa del procedimento, che si svolge senza una parte soccombente in senso proprio. A sostegno la Corte richiama i propri precedenti: Sez. 6-2 n. 21213 del 2013, Sez. 6-L n. 14 del 2016, Sez. 6-2 n. 12184 del 2020 e Sez. 3 n. 26566 del 2023. Il provvedimento si chiude con il dispositivo di correzione e con il mandato alla Cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale.
Nota della Redazione
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