Prescrizione quinquennale del contributo SSN e onere probatorio dell’atto interruttivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 398 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale è soggetto a prescrizione quinquennale, essendo ricompreso nella previsione di cui all’art. 3, comma 9, lett. b), della legge n. 335/1995, che ha disposto il termine quinquennale per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c. e del principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale è onerato della prova contraria, solo qualora l’ente impositore invochi la notificazione di un documento individuabile sulla base dei dati degli atti prodotti e depositato almeno in copia.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva notificato al contribuente una cartella di pagamento per il recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale relativo all’anno 2007. Il contribuente aveva impugnato l’atto esattivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale aveva declinato la propria giurisdizione. Il giudice d’appello aveva invece ritenuto sussistente la giurisdizione tributaria, rimettendo la causa al primo giudice.

Ripreso il giudizio, la Commissione Tributaria Provinciale aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; il giudizio era stato quindi dichiarato estinto per l’asserita mancata ottemperanza all’ordine. Il contribuente aveva proposto appello, riproponendo le censure di merito e la prescrizione quinquennale del credito. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello, annullando la cartella per intervenuta prescrizione. Avverso tale decisione l’INPS aveva proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo di ricorso, con cui l’Istituto censura la sentenza impugnata per aver ritenuto maturato il termine di prescrizione quinquennale anziché quello decennale. La Suprema Corte chiarisce che la materia è disciplinata dalla norma speciale di cui all’art. 3, comma 9, lett. b), della legge n. 335/1995, la quale ha previsto la prescrizione quinquennale per tutte le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria. Il termine, prima decennale, è divenuto quinquennale dal 1° gennaio 1996; il successivo comma 10 ha fatto salvo il termine decennale solo per le contribuzioni relative agli anni precedenti, in presenza di atti interruttivi compiuti o procedure di recupero iniziate nel rispetto della normativa previgente, evenienza non ricorrente nella specie. Il motivo viene pertanto rigettato.

Con il secondo motivo l’INPS deduce l’erronea valutazione delle prove relative alla notificazione di un atto interruttivo recapitato il 18.7.2005, successivo alla richiesta di pagamento del 15.7.2000. L’Istituto invoca il principio per cui la consegna del plico, risultante dall’avviso di ricevimento, farebbe presumere la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, gravando su quest’ultimo l’onere di dimostrarne il diverso contenuto.

La Corte ritiene di confermare il principio richiamato, ma solo con riferimento all’ipotesi in cui l’ente impositore invochi la notificazione di un documento individuabile in base ai dati risultanti dagli atti prodotti e che provveda a depositare almeno in copia. Nel caso di specie, l’INPS non aveva allegato la riconducibilità degli atti prodotti a uno specifico documento, né il contenuto di quello notificato nel 2005, limitandosi ad affermare che si trattava di una richiesta di pagamento relativa al credito per cui è causa. La valutazione del giudice di merito risulta quindi corretta e anche il secondo motivo è rigettato.

La Corte condanna l’INPS alla rifusione delle spese di lite e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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