Limiti dei poteri del giudice di rinvio dopo cassazione per vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15971 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, a seguito di cassazione pronunciata per vizio di motivazione, non è vincolato ad un mero accertamento dei fatti, ma può riesaminare criticamente il materiale probatorio già acquisito e valutarne altri, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. Tale potere, tuttavia, non lo esime dall’obbligo di confrontare gli elementi presuntivi posti dall’Ufficio a sostegno della pretesa con le prove contrarie offerte dal contribuente, dovendo dar conto delle ragioni per cui, all’esito di tale confronto, gli uni o le altre risultino decisivi. In tema di operazioni inesistenti, la regolarità della contabilità e l’avvenuto pagamento delle fatture non costituiscono elementi di per sé idonei a contrastare la ricostruzione presuntiva dell’Amministrazione finanziaria.
Il Fatto
La controversia trae origine da quattro avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per gli anni d’imposta dal 2003 al 2006, concernenti la contestazione di operazioni inesistenti, l’indebita deduzione di costi e la contabilizzazione di minori ricavi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; l’appello dell’Agenzia delle entrate era stato poi deciso dalla Commissione tributaria regionale con sentenza cassata dalla Corte di cassazione con le ordinanze nn. 6066, 6067, 6068 e 6073 del 2020, con rinvio al giudice di merito.
In sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva gli appelli dell’Ufficio, valorizzando l’assenza di irregolarità a carico della società, la regolarità dei pagamenti, la riferibilità delle violazioni alle cooperative di servizi e la sentenza penale di assoluzione. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui l’Ufficio deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., per essersi il giudice di rinvio discostato dai principi enunciati nelle ordinanze di cassazione. I giudici di legittimità hanno rammentato che i poteri del giudice di rinvio variano a seconda che l’annullamento sia avvenuto per violazione di legge ovvero per vizio di motivazione. Nella prima ipotesi, il giudice deve solo uniformarsi al principio di diritto; nella seconda, può rivalutare i fatti già accertati e indagarne altri, purché nel rispetto delle preclusioni maturate.
Nel caso di specie, la cassazione era conseguita a un vizio di motivazione, sicché la Commissione tributaria regionale ben poteva riesaminare il compendio probatorio. Tuttavia, il giudice del rinvio avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui gli elementi presuntivi indicati nelle ordinanze di legittimità, confrontati con quelli dedotti dal contribuente, non fossero sufficienti a sorreggere la ripresa, con particolare riferimento all’inesistenza dei soggetti appaltanti i servizi di manodopera. La Commissione si era invece limitata a svalutare tali elementi sulla base dell’assunto che le contestazioni avrebbero dovuto essere rivolte alle società fornitrici, e ad affermare l’esistenza delle operazioni sulla base della regolarità della contabilità e dei pagamenti, cui notoriamente è esclusa valenza probatoria nella contestazione di operazioni inesistenti.
Quanto alla sentenza penale, la Commissione non aveva chiarito su quali argomenti di fatto, estranei alla regolarità contabile, avesse fondato il proprio convincimento circa l’insussistenza della fittizietà. Per l’anno d’imposta 2006, poi, la sentenza impugnata aveva del tutto omesso di confrontarsi con il principio di diritto enunciato dalla Corte in ordine alla ripartizione dell’onere della prova, non avendo fatto alcun riferimento agli elementi da cui potesse evincersi la certezza, l’inerenza e la determinabilità dei costi, corredati da fatture generiche. I restanti motivi, proposti in via subordinata, sono rimasti assorbiti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.