Definizione agevolata della lite anche per il cessionario d’azienda (Cass. civ. Sez. V n. 22126 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, la lite avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento è suscettibile di definizione ogni volta che quella cartella costituisca il primo e unico atto con cui l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente la pretesa impositiva. Il principio opera anche nei casi di responsabilità solidale, quando al coobbligato è notificata la sola cartella come primo atto impositivo. In tale ipotesi l’atto non è qualificabile come mero atto di riscossione e il diniego opposto dall’Ufficio è illegittimo.

Il Fatto

Una società aveva acquistato un’azienda ed era stata chiamata a rispondere in solido, quale cessionaria, dei debiti fiscali del cedente. Le erano state notificate due cartelle relative a Iva per l’anno d’imposta 2006. La società impugnava le cartelle davanti alla giustizia tributaria; i giudici di primo grado rigettavano i ricorsi, mentre la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello, sul rilievo che mancava la preventiva escussione del cedente, che l’atto impositivo presupposto non era stato notificato al cessionario e che la responsabilità era limitata al debito risultante alla data del trasferimento.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Nella pendenza del giudizio la contribuente presentava domanda di definizione agevolata della controversia, senza ulteriori versamenti, avendo già corrisposto la somma dovuta. L’Ufficio emetteva però formale diniego, qualificando la cartella come atto di mera riscossione. La contribuente impugnava quel diniego con ricorso successivo, proponendo un unico motivo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, per il suo carattere assorbente rispetto ai motivi proposti dall’Ufficio. E ne afferma la fondatezza.

Il percorso argomentativo muove da un principio già enunciato dalle Sezioni Unite n. 18298 del 2021: in tema di definizione agevolata, anche il giudizio sull’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 dà origine a una controversia definibile, quando la cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa.

La Corte richiama poi la più recente Cass. n. 18107 del 2023, che ha esteso il principio: la controversia è definibile ogni volta che la cartella ricevuta dal contribuente sia il primo e unico atto di comunicazione della pretesa impositiva. Ciò avviene, oltre che nei casi di controllo automatico o formale previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, anche nelle ipotesi di responsabilità solidale, in cui è consentita la notifica al coobbligato della cartella quale primo e unico atto impositivo.

Proprio quest’ultima ipotesi ricorre nel caso esaminato: al cessionario d’azienda, responsabile in solido con il cedente, è stata legittimamente notificata unicamente la cartella oggetto di impugnazione. Quella cartella, quindi, non è un atto esclusivamente riscossivo, come sostenuto dall’Agenzia, ma è anche il primo atto impositivo ricevuto dal cessionario. Ne deriva che la definizione agevolata deve ritenersi consentita e che l’Amministrazione ha errato nel ritenere non definibile la controversia.

L’accoglimento di questo ricorso determina l’estinzione del giudizio concernente l’impugnazione delle cartelle, per intervenuta definizione della lite, dato che la contribuente aveva già versato l’importo dovuto, risultando dalla ricevuta un “importo netto dovuto” di € 0,00, circostanza non contestata. Diventa così superfluo l’esame dei motivi proposti dall’Agenzia delle entrate. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti, in ragione dell’esito complessivo e della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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