Definizione agevolata ex art. 130 c.g.c. e soccombenza sulle spese di giustizia (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 220 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che definisce il giudizio di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. non è un provvedimento di mero accertamento dell’adempimento, ma un provvedimento di merito, che costituisce modalità alternativa di definizione del giudizio. Da tale qualificazione discende che essa implica l’affermazione di soccombenza del convenuto ai fini del regime delle spese di giustizia. Accertato il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione della somma determinata con il decreto collegiale, ai sensi dell’art. 130, comma 7, c.g.c., il giudice dichiara la definizione del giudizio con sentenza non impugnabile e condanna il convenuto al pagamento delle spese in favore dello Stato. Il rinvio alle ragioni già espresse in una precedente sentenza della Sezione è ammesso ai sensi dell’art. 17 dell’All. 2 al d.lgs. n. 174/2016.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato a giudizio il Sindaco di un Comune per l’accertamento della responsabilità amministrativa e la condanna al pagamento, in favore dell’ente, di euro 45.321,30, pari agli emolumenti, ai rimborsi spese e agli oneri sostenuti dall’erario comunale in favore di un’esperta nominata per la realizzazione del programma amministrativo.

La contestazione investiva la determina sindacale di conferimento dell’incarico, asseritamente sovrapponibile a quella già oggetto di una precedente sentenza di condanna della Sezione, la genericità del disciplinare e il deficit motivazionale dell’atto di nomina. Il convenuto ha prospettato l’infondatezza della domanda e, per la sollecita definizione della controversia, ha chiesto il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., avendo il Pubblico Ministero contabile reso parere favorevole sulla proposta di pagamento di euro 22.660,25, pari al cinquanta per cento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima verificato i presupposti di ammissibilità e meritevolezza della definizione alternativa, determinando con decreto collegiale la somma dovuta e assegnando termine perentorio di venti giorni per il versamento in unica soluzione in favore del Comune, con fissazione di udienza camerale per l’accertamento dell’adempimento.

All’esito della verifica, la Corte accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata, in esatta ottemperanza alle statuizioni del decreto collegiale, sulla scorta della certificazione del responsabile dell’area finanziaria dell’ente e del dettaglio del provvisorio in entrata.

Il giudizio deve pertanto essere definito, ai sensi dell’art. 130, commi 8 e 9, c.g.c., con sentenza non impugnabile. La Corte qualifica tale decisione come provvedimento di merito, «quale modalità di definizione alternativa del giudizio», richiamando le ragioni illustrate in una precedente sentenza della Sezione, cui opera rinvio ai sensi dell’art. 17 dell’All. 2 al d.lgs. n. 174/2016.

Da questa natura di merito il Collegio fa derivare l’affermazione di soccombenza del convenuto ai fini del regime delle spese di giustizia. In applicazione dell’art. 31, comma 1, c.g.c., il convenuto è conseguentemente condannato in favore dello Stato al pagamento delle spese, liquidate in euro 326,99. La pronuncia, non impugnabile, chiude il giudizio e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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