Pensione privilegiata militare: nesso causale escluso per il tumore parotideo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 124 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata militare, a norma dell’art. 67, comma 1, del d.P.R. 1092/1973, l’infermità deve essere ascrivibile a una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non suscettibile di miglioramento. Ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. 1092/1973, le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Il nesso eziologico deve essere allegato e provato con riferimento a circostanze anomale del servizio, dotate di concreta potenzialità causale, non essendo sufficiente la mera coincidenza cronologica tra insorgenza della patologia e prestazione del servizio. Il servizio deve esercitare un’influenza giuridicamente rilevante, inscrivendosi nel momento genetico dell’infermità o nel suo decorso evolutivo.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio presso la Marina Militare fino al 31 ottobre 2016, riferiva di essere stato impiegato a bordo di diverse navi, partecipando a operazioni in contesti internazionali. Esponeva di essere stato sottoposto, nel 2013, a intervento chirurgico di asportazione di linfonodi cervicali profondi, con successiva diagnosi di tumori maligni della ghiandola parotide. Presentava dunque istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, che il Ministero della Difesa rigettava.

Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria. Costituitosi il Ministero della Difesa, che eccepiva il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità, e disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’I.N.P.S., il giudizio giungeva alla decisione dopo CTU medico-legale.

La Motivazione della Corte

La Corte afferma anzitutto la propria giurisdizione, poiché la domanda è volta all’accertamento del nesso causale tra l’infermità e il servizio ai fini del trattamento pensionistico privilegiato. Quanto alla legittimazione passiva, rileva che il ricorrente è cessato dal servizio dopo il 2010, anno del passaggio delle competenze in materia di liquidazione del trattamento pensionistico, circostanza che ha reso necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente previdenziale.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 67, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 e l’art. 64 del medesimo d.P.R., secondo cui le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Il servizio deve costituire non solo l’occasione per l’insorgenza dell’infermità, ma esercitare in concreto un’influenza giuridicamente rilevante, non essendo sufficiente la mera coincidenza cronologica.

La Corte ribadisce che il nesso di (con)causalità va allegato e provato con riferimento a circostanze anomale del servizio, ovvero a precise modalità o avvenimenti dotati di concreta e determinante potenzialità causale rispetto alla malattia. Richiama sul punto Sez. Campania n. 96/2017 e Sez. giur. per la Regione Siciliana n. 514/2018, secondo cui il servizio deve essere stato svolto in condizioni di particolare gravosità.

Nel caso concreto, la Corte ritiene di non discostarsi dalle conclusioni del Collegio Medico Legale, che ha escluso l’esistenza di un nesso causale tra il servizio e l’infermità denunciata. Il C.M.L. ha concentrato l’analisi sull’eventuale ruolo delle fibre di amianto, la cui presenza è stata riscontrata su alcune unità navali. Dall’esame dell’Osservatorio Nazionale Amianto, tra le patologie tumorali derivanti da esposizione ad asbesto non figura quella denunciata, ovvero l’adenoma pleomorfo della parotide. L’organo consulenziale ha altresì individuato, tra i fattori eziologici, la predisposizione genetica, i fattori ambientali e lo stile di vita.

La Corte esclude dunque che l’esposizione all’amianto possa aver favorito l’insorgenza della patologia tumorale. Poiché le parti non hanno presentato deduzioni alla relazione preliminare, il ricorso è respinto. La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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