Notifica cartella tramite familiari e obbligo di raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 13507 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è fondato il motivo che censura la nullità della notificazione della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ. mediante consegna a familiari del contribuente, allorché il giudice di merito non abbia accertato l’invio alla destinataria della raccomandata informativa prescritta dall’art. 60, comma 1, lettera b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile alla cartella in virtù del richiamo dell’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973. L’onere dell’accertamento positivo di tutti i presupposti normativi della notifica grava sul giudice, la cui motivazione è viziata quando ne ometta la verifica. Non ricorre, invece, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. quando la decisione adottata presupponga logicamente il rigetto implicito della questione non trattata.
Il Fatto
La contribuente ha impugnato tredici avvisi di intimazione notificati dall’agente della riscossione a seguito del mancato pagamento di altrettante cartelle esattoriali, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti presupposti. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 3169/01/15 del 14 luglio 2015, ha parzialmente riformato la decisione accogliendo l’appello limitatamente a un solo avviso, in conseguenza dell’accertata nullità della notificazione della relativa cartella. Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; la società di riscossione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 60, comma 1, lettera b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte lo accoglie: la Commissione Tributaria Regionale ha accertato che sette cartelle erano state notificate mediante consegna di copia a familiari della contribuente, ma non ha verificato se, in relazione a tali atti, fosse stata inviata alla destinataria la raccomandata informativa prevista dalla norma richiamata, nel testo risultante dalle modifiche del d.L. n. 223 del 2006.
Poiché alcune cartelle risultano notificate successivamente al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore della novella, il collegio di appello è incorso nella violazione di legge denunciata, non avendo accertato positivamente la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti per la validità della notifica.
Il secondo motivo è invece inammissibile, perché presuppone una ricostruzione in fatto diversa da quella operata dal giudice di merito, che ha accertato l’avvenuta consegna presso il domicilio della contribuente. Assorbiti il terzo e il quarto motivo, con i quali si contesta l’omessa pronuncia su questioni relative al termine dell’art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 e alla comunicazione degli artt. 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973: la riconosciuta validità della notifica delle cartelle presupposte rendeva tali questioni improponibili in quel giudizio. La preclusione verrebbe meno qualora, in sede di rinvio, fosse accertata la nullità della notificazione.
Il quinto motivo, che deduce l’omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’intimazione ex art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000, è infondato. Secondo costante giurisprudenza della Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta l’implicito rigetto delle questioni non trattate, presupponendone come antecedente logico-giuridico l’irrilevanza o l’infondatezza (Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 2153/2020).
La sentenza è pertanto cassata nei limiti indicati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché accerti quali cartelle siano state notificate dopo il 4 luglio 2006 e se risulti inviata la raccomandata informativa; in caso di accertata nullità, dovranno essere esaminati i motivi riproposti con il terzo e il quarto mezzo. Al giudice del rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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