Definizione agevolata e controllo automatizzato art. 36-bis (Cass. civ. Sez. V n. 25947 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di estinzione del giudizio per definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione richiede la prova documentale del perfezionamento della fattispecie, che si realizza con il versamento della prima o unica rata. A tal fine il contribuente deve produrre la dichiarazione di adesione, la comunicazione dell’agente della riscossione concernente l’ammontare delle somme dovute e il piano di rateazione, nonché la documentazione dell’avvenuto pagamento. In difetto, il giudice respinge l’istanza e procede all’esame del ricorso. Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, l’amministrazione finanziaria può ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti e correggere gli errori di riporto da dichiarazioni precedenti, purché l’errore o la riduzione emergano dalla verifica matematica e cartolare dei dati, senza necessità di valutazioni giuridiche o interpretative. La mancanza di motivazione su questione di diritto non determina la cassazione della sentenza quando il giudice del merito sia pervenuto a una soluzione giuridicamente corretta.

Il Fatto

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015. Il controllo aveva rilevato l’indebito riporto di un credito di imposta per incremento dell’occupazione, sorto nel 2010 e già utilizzato pro quota nelle annualità precedenti, con un residuo inferiore all’importo esposto in dichiarazione.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con memoria illustrativa riferiva di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti e di aver pagato la prima rata, chiedendo in via principale la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, in via subordinata, l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente l’istanza di estinzione. La norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022, come integrata dall’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, chiarisce che il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata e che l’estinzione è dichiarata d’ufficio dietro presentazione della dichiarazione di adesione e della comunicazione dell’agente della riscossione, oltre che della documentazione attestante il pagamento.

Nel caso concreto il contribuente ha prodotto la sola dichiarazione di adesione e la prova del pagamento della prima rata, relativa a una comunicazione dell’agente della riscossione che non è stata depositata. Manca la documentazione concernente l’ammontare complessivo delle somme dovute e il piano di rateazione, prevista dall’art. 3-bis, comma 2, lett. c), d.l. n. 202 del 2024. Il Collegio non è pertanto in condizione di verificare la connessione tra la dichiarazione di adesione e il pagamento della rata. L’istanza di estinzione è respinta per incompletezza documentale e si procede all’esame dei motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il controllo automatico non consentirebbe di rettificare a ritroso i dati delle dichiarazioni precedenti. La censura è inammissibile sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., e infondata nel resto. L’art. 36-bis, comma 2, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 consente di ridurre i crediti non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione, senza necessità di valutazioni o stime. La lett. b) permette di correggere gli errori materiali nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui il controllo automatizzato è ammissibile quando il disconoscimento del credito deriva dal riscontro obiettivo dei dati dichiarati e non da valutazioni giuridiche. La verifica può estendersi alle dichiarazioni degli anni precedenti, allorché l’errore nell’esposizione del credito si sia tradotto in un debito di imposta. Nel caso di specie la ricostruzione dell’utilizzo del credito non è frutto di stime, ma del raffronto matematico tra i dati delle dichiarazioni, emergendo un calcolo errato. Il motivo è quindi rigettato.

Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata emissione dell’avviso di recupero o dell’avviso bonario, è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non avendo il ricorrente indicato l’atto in cui la questione sarebbe stata sottoposta al giudice di appello. Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione, è infondato: la Commissione regionale ha omesso di argomentare sulla questione di diritto, ma è pervenuta a una decisione giuridicamente corretta. Ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., in lettura costituzionalmente orientata, la Corte può correggere la motivazione, escludendo la cassazione della sentenza. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *