Inammissibile il ricorso che non censura tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. V n. 24810 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il soccombente che voglia ottenerne la cassazione deve censurarle tutte. L’omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile per difetto di interesse il ricorso, perché la motivazione non contestata diviene definitiva e non potrebbe in alcun caso condurre all’annullamento della sentenza. Nel giudizio di legittimità ciò vale anche quando la parte deduce la violazione e falsa applicazione delle norme sull’accertamento sintetico, se il giudice di appello ha fondato il rigetto su una pluralità di argomenti distinti e la ricorrente ne ha attaccato soltanto alcuni.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Lecce accoglieva il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, relativo all’anno 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva determinato un maggior reddito rispetto a quello dichiarato ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate. Riteneva, da un lato, che la contribuente avesse dimostrato disponibilità economiche riconducibili a risparmi propri e dei propri genitori; dall’altro, che gli indicatori di ricchezza valorizzati dall’Ufficio fossero di modesto valore indiziario e non idonei a provare la maggiore capacità contributiva. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; la contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2728 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. L’Agenzia sosteneva che la Commissione regionale avesse escluso l’evasione sulla sola base della disponibilità di somme riferibili alla pregressa attività economica dei genitori della contribuente, mentre l’accertamento sintetico, fondato sul cd. redditometro, integra una presunzione legale relativa: grava sull’Amministrazione solo l’onere di individuare elementi certi di capacità contributiva, spettando al contribuente la prova contraria, che deve investire anche la durata del possesso dei redditi invocati.

La Corte non entra nel merito di tale censura, perché la dichiara inammissibile per difetto di interesse, accogliendo l’eccezione proposta dalla controricorrente.

Il principio richiamato è quello della consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata nella specie con Cass. 27.07.2017, n. 18641, Cass. 14.02.2012, n. 2108 e Cass. 3.11.2011, n. 22753: quando la sentenza impugnata si regge su più rationes decidendi autonome, è indispensabile che il soccombente le censuri tutte. L’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, perché la motivazione autonoma non contestata è ormai definitiva e non potrebbe in nessun caso produrre l’annullamento del provvedimento.

Nel caso concreto la Commissione regionale non si era limitata a rigettare l’appello per la sola disponibilità economica riconducibile ai genitori della contribuente. Aveva anche affermato, in via del tutto autonoma, che gli indici di ricchezza indicati dall’Ufficio erano insufficienti a provare la maggiore capacità contributiva, giudicando non idonei i beni attenzionati. Si tratta di una seconda ratio decidendi, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, che la ricorrente non ha contestato.

Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario nel controricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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