Motivazione apparente sull’eccezione di prescrizione e ripartizione dell’onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 25946 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non è configurabile quando il ricorrente, per dimostrare l’erronea applicazione della norma, debba offrire una lettura alternativa del materiale probatorio e una diversa ricostruzione della fattispecie concreta. La violazione del precetto dell’art. 2697 cod. civ. sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ritenga che la parte onerata vi abbia assolto. Analogamente, la doglianza ex art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia disatteso il prudente apprezzamento o una specifica regola di valutazione, non se si contesta il risultato della valutazione. È affetta da motivazione apparente, e quindi nulla per error in procedendo, la sentenza che disattenda l’eccezione di prescrizione dei crediti tributari senza ricostruire in diritto il diverso regime prescrizionale dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, né in fatto le date delle notifiche rispetto alla scadenza dei singoli termini.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento emessa per la somma complessiva di euro 18.121, relativa a diverse cartelle esattoriali per IRPEF, Contributo Sanitario Nazionale, Contributo Straordinario Europa, tasse automobilistiche, oltre sanzioni e interessi, per gli anni di imposta 1994, 1995, 1996 e 1997. Il contribuente ha sostenuto di non aver mai ricevuto le notifiche degli atti prodromici e ha eccepito la prescrizione dei crediti fiscali.

La CTP di Milano aveva accolto il ricorso in mancanza di prova della notificazione degli atti prodromici. La CTR della Lombardia, adita dall’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto acquisita la prova della notificazione delle cartelle, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, e validamente interrotta la prescrizione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo sono esaminati congiuntamente perché incentrati entrambi sulla denuncia dell’erronea valutazione della documentazione relativa al perfezionamento delle notificazioni delle cartelle, declinata sotto il paradigma della violazione di legge e del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Entrambi i motivi sono inammissibili. Sotto il profilo dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., la censura non investe la ripartizione dell’onere o le regole di valutazione, ma l’esito della valutazione probatoria compiuta dalla CTR, risolvendosi in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. La corretta deduzione del vizio di violazione di legge presuppone che il ricorrente, ferma la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice del merito, lamenti l’erronea individuazione o interpretazione della norma applicabile. Tale vizio si evince dal solo testo della sentenza impugnata, senza digressioni sulle risultanze istruttorie.

La Corte richiama il principio per cui la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata, non se erra nel ritenerlo assolto, poiché in tal caso vi è un erroneo apprezzamento dell’esito della prova, sindacabile nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 19064 del 2006; Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020). Analogamente, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso o abbia disatteso una specifica regola di valutazione (Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 34474 del 2019). Nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto un errore nella ripartizione dell’onere, ma ha censurato il risultato della valutazione, e non ha argomentato specificamente il vizio motivazionale.

Il terzo motivo è invece fondato. Qualificato come denuncia della mancanza o mera apparenza della motivazione sull’eccezione di prescrizione, il motivo coglie il vizio della sentenza. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016; Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 1986 del 2025). Nel caso di specie la CTR ha disatteso l’eccezione affermando l’efficacia interruttiva degli atti prodromici, senza alcun cenno al regime prescrizionale dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, né alle date delle notifiche rispetto alla scadenza dei singoli termini.

Il quarto e il quinto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del terzo, non essendo possibile verificare il rispetto del regime prescrizionale in mancanza di ricostruzione in fatto della fattispecie. Il ricorso è accolto quanto al terzo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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