Definizione agevolata del coobbligato estingue il giudizio verso tutti (Cass. civ. Sez. V n. 13896 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria, disciplinata dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2018, n. 136, perfezionata da uno dei coobbligati, giova in favore di tutti gli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Ne consegue che, in presenza di una valida definizione agevolata e in mancanza di istanza di trattazione e di provvedimento di diniego, il processo deve essere dichiarato estinto. La riunione dei ricorsi connessi è ammessa anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, quando abbiano ad oggetto il medesimo atto impositivo.

Il Fatto

La controversia riguarda l’imposta di registro richiesta dall’Agenzia delle Entrate in relazione a un unico atto notarile di cessione di quote di una farmacia ereditate, dal quale sono derivati due distinti avvisi di liquidazione e due separati percorsi giudiziari. I contribuenti e la struttura sanitaria coinvolti hanno impugnato gli atti impositivi davanti alle Commissioni tributarie.

In primo grado i ricorsi sono stati accolti; la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto gli appelli dell’Agenzia erariale con due sentenze. Avverso tali decisioni l’Agenzia ha proposto due ricorsi per cassazione, poi riuniti. Nel secondo procedimento la parte controricorrente ha dedotto l’intervenuta definizione agevolata della controversia.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., rilevando che essi hanno ad oggetto il medesimo atto notarile, ancorché ne siano seguiti due atti di liquidazione e due giudizi distinti. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’istituto della riunione, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., opera anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in funzione dell’economia processuale e della certezza del diritto.

Nel merito la Corte ha esaminato il profilo assorbente della definizione agevolata. Dalla documentazione prodotta dalla parte controricorrente è emerso che un coobbligato aveva accesso alla definizione prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018, con pagamento in unica soluzione dell’importo dovuto, e che l’Agenzia delle Entrate non aveva depositato istanza di trattazione né notificato alcun provvedimento di diniego della definizione.

La Corte ha richiamato la disciplina dei commi 6, 12 e 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, che rispettivamente subordinano il perfezionamento della definizione alla presentazione della domanda e al pagamento degli importi, prevedono la notifica dell’eventuale diniego entro il termine di legge e dispongono che, in mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

Il passaggio decisivo è quello del comma 14: la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Poiché tutti i soggetti coinvolti erano stati destinatari, quali coobbligati, di uno dei due avvisi di liquidazione emessi con riferimento al medesimo presupposto impositivo, la definizione perfezionata dalla società è stata ritenuta estensibile a tutti i coobbligati.

La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione di ambedue i giudizi. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e non è stato ritenuto dovuto alcun ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, rilevando l’istituto della prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *