Definizione agevolata e costi indeducibili nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 25702 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione sulle controversie tributarie, la definizione agevolata delle sole liti condonate determina l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere limitatamente a esse, restando il ricorso deciso per le liti non condonate. L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell’Amministrazione finanziaria sussiste per i soli tributi armonizzati, soggetti alla diretta applicazione del diritto unionale, mentre per quelli non armonizzati opera solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. In caso di omessa dichiarazione, i poteri dell’Ufficio trovano fondamento nell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 e non negli artt. 38 e 39; è ammesso il ricorso a presunzioni supersemplici, ma l’Amministrazione deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, a pena di lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.

Il Fatto

L’Ufficio provinciale notificava al legale rappresentante pro tempore di un’associazione sportiva dilettantistica, responsabile in solido ai sensi dell’art. 38 c.c., quattro avvisi di accertamento e un atto di contestazione, previa ricostruzione induttiva dei redditi non dichiarati dalla società per gli anni 2009 e 2010, con riprese ai fini IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. Il contribuente impugnava gli atti davanti alla CTP, che rigettava le difese; la CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, confermava con sentenza n. 1951/5/2018.

Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente aderiva alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, per l’atto di contestazione e per gli avvisi in materia di IVA. L’Agenzia chiedeva quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere per le liti condonate.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dichiara l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere per le sole controversie definite in via agevolata, accertato il perfezionamento della definizione mediante presentazione delle domande e pagamento degli importi dovuti. Il giudizio prosegue per le liti non condonate, riguardanti due avvisi di accertamento ai fini di tributi non armonizzati.

Il primo motivo, sulla dedotta nullità degli avvisi per difetto di contraddittorio preventivo, è infondato. Muovendo da Sezioni Unite n. 24823 del 2015, la Corte ribadisce che l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale grava sull’Amministrazione solo per i tributi armonizzati, cioè soggetti alla diretta applicazione del diritto unionale, con invalidità dell’atto purché il contribuente abbia enunciato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa. Per i tributi non armonizzati un analogo vincolo generalizzato non è rinvenibile, sussistendo solo nelle ipotesi espressamente previste.

Nella specie gli avvisi IVA erano stati definiti in via agevolata, sicché la censura ha perso rilievo per quella parte. Per i restanti atti in materia di IRES e IRAP non emerge alcun accesso, ispezione o verifica presso i locali della società, né altra ipotesi normativa; l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 non si applica in presenza di un accertamento cd. “a tavolino”. La sentenza va quindi confermata in parte qua, con correzione della motivazione ai sensi degli artt. 384, ultimo comma, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il secondo motivo è fondato. In caso di omessa dichiarazione, i poteri dell’Ufficio trovano fondamento nell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, che abilita anche il ricorso a presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Resta però fermo l’obbligo di determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, a pena di lesione della capacità contributiva, senza che rilevino le limitazioni dell’art. 109 del TUIR, norma che disciplina la diversa ipotesi della dichiarazione pur esistente, ancorché infedele.

La CTR, pur accertando l’omessa presentazione della dichiarazione, aveva escluso la considerazione dei costi in difetto di idonea documentazione, discostandosi dall’insegnamento nomofilattico. Il ricorso è accolto nei limiti del secondo motivo, con cassazione parziale e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per il nuovo esame delle sole controversie non definite e per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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