Blocco contrattuale non applicabile ai dipendenti delle società partecipate in house (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25703 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del blocco della contrattazione collettiva e degli incrementi retributivi dettata per il pubblico impiego non si applica ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica, comprese quelle affidatarie in house di servizi, i cui rapporti di lavoro restano assoggettati al codice civile, alle leggi sul lavoro subordinato nell’impresa e ai contratti collettivi di diritto privato. Le norme che impongono agli amministratori delle controllate obiettivi di contenimento degli oneri contrattuali non attribuiscono poteri unilaterali di riduzione del trattamento economico: solo la contrattazione di secondo livello può derogare in senso peggiorativo ai diritti già riconosciuti dalle fonti regolative del rapporto. Ne consegue che gli incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL privatistico maturano secondo la loro ordinaria efficacia, senza che ad essi possa opporsi il blocco previsto per gli enti pubblici non economici.
Il Fatto
Tre lavoratori, già dipendenti di una società interamente partecipata da un ente locale e affidataria in house di servizi, transitati nel 2019 verso altra società a partecipazione regionale, hanno agito contro l’originaria datrice di lavoro rivendicando le differenze retributive maturate dall’aprile 2015 al febbraio 2018 in applicazione delle spettanze previste dal CCNL del terziario a seguito del suo rinnovo.
Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda. La Corte d’Appello, riformando parzialmente, ha limitato l’accoglimento al periodo dal 1.1.2016 al 28.2.2018, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015 e ritenendo che il regime di blocco, pur rimosso dalla declaratoria di illegittimità costituzionale con effetto a venire, dovesse valere anche per le società partecipate. La società ha proposto ricorso per cassazione; i lavoratori hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dell’assetto giuridico dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle società partecipate. Richiamando Cass. n. 35421 del 2022 e le Sezioni Unite ivi menzionate, ribadisce che la partecipazione pubblica non muta la natura privata della società, salvo specifiche disposizioni di segno contrario. Il d.lgs. n. 175 del 2016 lo sancisce espressamente: l’art. 19, comma 1 richiama il codice civile, le leggi sul lavoro subordinato e i contratti collettivi.
Il Collegio ricostruisce poi l’evoluzione della normativa sul contenimento dei costi del personale delle partecipate. L’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112 del 2008, nel testo originario, estendeva alle società in house le disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di oneri contrattuali. Con la modifica introdotta dall’art. 1, comma 557, della legge n. 147 del 2013, il sistema è mutato: la revisione dei costi deve essere assecondata dalla contrattazione di secondo livello. Tale tratto è rimasto caratterizzante anche nell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui le società garantiscono gli obiettivi di contenimento tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, in sede di contrattazione di secondo livello.
Da qui il principio decisivo: solo la contrattazione di secondo livello può disporre in senso riduttivo dei diritti economici acquisiti. Gli indirizzi unilaterali dell’ente controllante o degli amministratori non sono idonei a derogare ai trattamenti spettanti secondo le fonti regolative del rapporto. L’inciso “ove possibile” si spiega nel senso che nessuna responsabilità può addebitarsi agli amministratori che si siano attivati senza ottenere l’accordo sindacale, non coercibile.
Su queste basi la Corte esclude che la normativa di blocco possa riferirsi, per gli incrementi del CCNL privatistico maturati nel 2015, ai dipendenti delle partecipate. Il richiamo alla Corte Costituzionale n. 178 del 2015 è erroneo, perché quella pronuncia riguarda il blocco contrattuale degli enti pubblici non economici, ai quali soli si riferisce il comma 17 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010. Il ricorso principale è rigettato; il primo motivo del ricorso incidentale è accolto, con assorbimento degli altri e cassazione con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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