Definizione agevolata tributaria: serve domanda autonoma del coobbligato (Cass. civ. Sez. V n. 28315 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 6 d.l. n. 119/2018, la presentazione di una distinta domanda per ciascuna controversia autonoma, ossia per ciascun atto impugnato, costituisce presupposto necessario per accedere al beneficio. La definizione perfezionata dal coobbligato giova agli altri solo se ciascuno di essi abbia proposto la propria istanza nei termini di legge. Il giudice di merito che dichiari l’estinzione del giudizio in ragione della definizione agevolata richiesta da un terzo, in assenza di domanda della parte, eccede i limiti del proprio potere giurisdizionale e viola il principio della domanda.

Il Fatto

All’esito di una lunga procedura ablatoria avviata da un Comune su un compendio immobiliare, in via transattiva veniva riconosciuta agli espropriati una somma di oltre undici milioni di euro, da corrispondersi in rate annuali fra il 2013 e il 2015. Né il Comune versava la ritenuta d’acconto sulla somma erogata, né i privati esponevano al fisco la plusvalenza conseguita. Ne derivava una ripresa a tassazione, con sanzioni, tanto verso l’ente pubblico quanto verso i privati.

Nel corso del primo grado interveniva il d.l. n. 119/2018. Il Comune aderiva alla definizione agevolata; i privati no. Il giudice di prossimità sospendeva i giudizi e poi, ritenuta la comune origine del debito, dichiarava l’estinzione anche verso i privati in forza dell’art. 6, comma 14, d.l. n. 119/2018. La sentenza era confermata in appello, donde il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. La Corte muove dalla constatazione che la sentenza impugnata fonda la coobbligazione sull’identità di radice del debito tributario, scaturente dall’unico atto di transazione. Rileva però che dallo stesso momento genetico dell’obbligazione non sorge automaticamente la posizione di coobbligati, specie quando il dovere deriva da autonoma previsione di legge, assistita da sanzioni proprie.

Il passaggio decisivo è tuttavia un altro. L’art. 6, comma 8, d.l. n. 119/2018 impone, per ciascuna controversia autonoma, una distinta domanda ed un distinto versamento, definendo controversia autonoma quella relativa a ciascun atto impugnato. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Cass. V n. 37166/2021, che ha affinato il concetto di unicità della controversia proprio in ragione dell’equivocità della dicitura “coobbligato”.

Il comma 14 dell’art. 6, nel prevedere che la definizione perfezionata dal coobbligato giova agli altri, presuppone pur sempre la presentazione della distinta domanda quale elemento fondante la legittimazione alla procedura. Senza tale presupposto negoziale, che assume natura transattiva ex art. 1965 cod. civ. con effetti novativi oggettivi, non può operare l’efficacia estintiva del giudizio.

Ne consegue che esorbita dal potere del giudice di merito la pronuncia di estinzione fondata sulla definizione agevolata di un terzo, in assenza di domanda della parte. Ciò viola il principio della domanda, che presidia il giudizio civile, amministrativo e tributario e impone che la rinuncia all’azione sia espressa o desumibile in modo univoco. Né può ravvisarsi estinzione per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune non ha pagato integralmente il debito, ma ha stralciato la propria posizione con un atto transattivo. Il ricorso è pertanto fondato: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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