Definizione agevolata: istanza e pagamento della prima rata estinguono il giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 5950 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, la presentazione della domanda di definizione agevolata della lite e il versamento degli importi dovuti o della prima rata, ai sensi dei commi da 186 a 202 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, determinano l’estinzione del processo. Il giudice la dichiara con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza se è già stata fissata la data della decisione. La definizione agevolata non sospende il giudizio, salvo apposita richiesta del contribuente, che dichiari di volersi avvalere dell’istituto. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l’anno 2008 e del conseguente atto di irrogazione di sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della società.
Avverso quella sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione su due motivi; la società, in liquidazione, ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una nota della Direzione Regionale competente attestante la regolarità della domanda di definizione della lite, con l’intervenuto versamento della prima rata. La controricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte si pronuncia sulla sorte del processo a seguito della definizione agevolata disciplinata dai commi da 186 a 202 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022. Il quadro normativo è ricostruito attraverso le due disposizioni centrali.
Il comma 197 stabilisce che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 e, entro la stessa data, il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale davanti al quale pende la causa, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Il successivo comma 198 prevede che, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
La Corte rileva che entrambe le parti hanno allegato, con riferimento al giudizio, la presentazione della domanda di definizione agevolata e l’avvenuto versamento della prima rata. Il P.M. aveva chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, e analoga richiesta è stata formulata in udienza dalla difesa della ricorrente.
Ricorrono quindi i presupposti di legge: alla presentazione dell’istanza si è accompagnato il pagamento di quanto dovuto, così da integrare l’ipotesi prevista dal comma 197 e da rendere operante la declaratoria di estinzione del comma 198. Quanto alle spese, esse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, in applicazione dell’art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022. Il processo è pertanto dichiarato estinto.
Nota della Redazione
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