Tardività del ricorso tributario rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. civ. Sez. V n. 5948 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La tardività del ricorso introduttivo del giudizio tributario, proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato, è questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Il giudice di appello che ometta tale verifica viola l’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e la sentenza è cassata senza rinvio quando l’accoglimento del motivo assorba ogni altra censura. L’erronea rubricazione del vizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. non ne impedisce l’esame, poiché il corretto paradigma è quello del n. 4 della medesima disposizione processuale.

Il Fatto

Un agente della riscossione impugna in appello la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato il suo gravame avverso la decisione di primo grado. Oggetto del contendere è un’iscrizione ipotecaria relativa a quattro cartelle di pagamento per II.DD. e IVA. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente con sentenza passata in giudicato, disponendo la cancellazione della medesima iscrizione.

Il giudice di appello ritiene assorbente il fatto che, prima dell’incardinamento del giudizio, il primo giudice avesse già accolto il ricorso della contribuente e ordinato la cancellazione dell’ipoteca. Condanna l’agente alle spese, perché questi, anziché adempiere all’ordine giudiziale, aveva mantenuto l’iscrizione, originando il contenzioso. L’agente propone ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, perché il ricorso introduttivo sarebbe stato proposto oltre i sessanta giorni dalla notifica dell’iscrizione ipotecaria. La Corte riqualifica la censura: il ricorso è fondato nel suo primo motivo, ma rubricato per errore materiale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in luogo del corretto paradigma, che è il n. 4 della stessa disposizione.

Dall’esame degli atti emerge che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 era stata notificata con notifica perfezionata in data 16 marzo 2009 a mani del familiare convivente con la contribuente. Il ricorso introduttivo è stato notificato oltre tre anni e mezzo dopo, con atto protocollato dall’agente della riscossione il 17 dicembre 2013, quindi ben oltre il termine di sessanta giorni.

La Corte afferma un principio processuale netto: la tardività del ricorso introduttivo è questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, adempimento non compiuto dalla Commissione Tributaria Regionale. L’accoglimento della censura, con assorbimento degli ulteriori motivi, determina di per sé la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Sul regime delle spese, la Corte le compensa per il merito e le dichiara irripetibili per la legittimità. La scelta tiene conto di due circostanze: la questione della tardività non era stata posta all’attenzione del giudice di primo grado e, nonostante la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale avesse disposto la cancellazione dell’iscrizione, questa non risultava effettivamente cancellata, dando origine al nuovo contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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