Definizione agevolata ed estinzione del processo tributario in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 24685 del 06.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018, determina l’estinzione del processo tributario pendente in Cassazione, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate. L’estinzione consegue al decorso dei termini previsti dalla disciplina speciale senza notificazione del diniego da parte dell’Amministrazione finanziaria e senza istanza di trattazione. Nel caso di estinzione per definizione agevolata non trovano applicazione i presupposti del c.d. doppio contributo unificato, riferibili ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, al quale aveva fatto seguito un distinto accertamento a fini Irpef verso uno dei soci, con attribuzione presuntiva di maggiori utili distribuiti e recupero di redditi di altra natura. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del socio; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio, richiamando l’esito dell’annullamento dell’atto impositivo relativo alla società.
Contro tale pronuncia l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, articolando un’unica censura; il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata, con ricevuta di presentazione e quietanza di pagamento della prima rata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione dell’incidenza della domanda di definizione agevolata sul giudizio pendente. Il contribuente ha depositato la documentazione attestante la presentazione dell’istanza e il versamento della prima rata, riferita all’avviso di accertamento individuato nell’epigrafe della sentenza impugnata.
Il Collegio verifica poi il rispetto del procedimento previsto dalla disciplina speciale. Non risulta che l’Agenzia delle entrate abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né che sia stata presentata un’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Il combinarsi di queste due circostanze, entrambe disciplinate dall’art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018, preclude ogni ulteriore verifica di merito.
Da tali premesse la Corte fa derivare l’estinzione del processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018. La definizione agevolata opera così quale causa di estinzione del giudizio di legittimità, senza necessità di esaminare i motivi del ricorso principale e di quello incidentale.
Un’ulteriore precisazione riguarda il contributo unificato. La Corte esclude che ricorrano i presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo: esso è applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva né di applicazione analogica, secondo il richiamato precedente Cass. n. 25485 del 2018. La qualità di ricorrente dell’Agenzia e la definizione agevolata della controversia confermano l’esclusione.
Nota della Redazione
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