Buoni postali serie Q/P: valgono i tassi del decreto ministeriale (Cass. civ. Sez. I n. 16474 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
I buoni postali fruttiferi emessi su moduli della precedente serie P, sui quali gli uffici postali abbiano apposto i due timbri previsti dall’art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 con la dicitura “Serie Q/P” e la misura dei nuovi tassi, sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie Q e ad essi si applica integralmente la relativa disciplina. La pretesa di determinare gli interessi combinando la disciplina della serie Q con quella della serie P non trova fondamento nei criteri di interpretazione del contratto, poiché le clausole aggiunte a timbro prevalgono su quelle preesistenti qualora incompatibili, ai sensi dell’art. 1342, comma 1, c.c., ancorché non cancellate. Il buono postale fruttifero non è titolo di credito ma documento di legittimazione, con la conseguenza che la misura degli interessi è soggetta all’integrazione del contenuto contrattuale ab externo per effetto dei decreti ministeriali, secondo lo schema dell’art. 1339 c.c..

Il Fatto

La sottoscrittrice aveva acquistato buoni postali fruttiferi emessi su moduli della precedente serie P, sui quali erano stati apposti due timbri recanti la dicitura “Serie Q/P” e l’indicazione dei nuovi tassi previsti dal D.M. 13 giugno 1986. Al momento della richiesta di rimborso, la società emittente aveva offerto la somma risultante dai rendimenti della serie Q, pari a 66.817,89 euro, mentre la risparmiatrice riteneva di aver diritto a un importo maggiore, calcolato sulla base delle tabelle riportate a tergo dei buoni, pari a 104.370,24 euro.

Il Tribunale di Bergamo, adito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., aveva accolto la domanda. La Corte di appello di Brescia aveva rigettato il gravame della società, valorizzando l’affidamento del sottoscrittore sulla compiutezza delle indicazioni apposte a timbro. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del D.M. 13 giugno 1986 e dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973.

La Motivazione della Corte

La Corte, riuniti i motivi connessi, ne ha riconosciuto la fondatezza. Il D.M. 13 giugno 1986 ha istituito la nuova serie Q e ha stabilito, all’art. 5, che sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie anche i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986, previa apposizione dei due timbri. Da qui la qualificazione dei buoni come documenti di legittimazione e non come titoli di credito: sul tenore letterale del buono prevalgono le successive determinazioni ministeriali, secondo il richiamo a Cass. n. 27809/2005.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 173 del codice postale, che predispone un meccanismo di integrazione contrattuale riferibile all’art. 1339 c.c., destinato a operare per effetto della modifica ministeriale del tasso di interesse. Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 3963/2019, che ha dato continuità a Cass. Sez. Un. n. 13979/2007, escludendo la prevalenza in ogni caso del dato testuale del titolo sulle prescrizioni ministeriali sopravvenute.

La Corte ha inoltre chiarito che la sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007, invocata dai sottoscrittori, riguardava un caso peculiare: buoni emessi dopo la pubblicazione di un decreto che ne aveva modificato la scadenza, senza che fosse stata apposta la stampigliatura prevista. La fattispecie odierna è diversa, perché i timbri della nuova serie sono stati effettivamente apposti.

Ne deriva che la pretesa di desumere la misura degli interessi da una combinazione tra la disciplina della serie Q e quella della serie P non ha fondamento. Le clausole aggiunte al modulo, ai sensi dell’art. 1342, comma 1, c.c., prevalgono su quelle preesistenti qualora incompatibili, e l’incompatibilità è in re ipsa, avendo il decreto individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti, anche se non cancellati (così Cass. n. 22619/2023). Sul piano dei criteri ermeneutici, l’applicazione della disciplina della serie Q testimonia che quella della serie P è palesemente esclusa.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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