Impugnazione estratto di ruolo e interesse ad agire nel processo tributario pendente (Cass. civ. Sez. V n. 16798 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, selezionando i casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica che può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione. La disposizione incide sulla pronuncia e si applica anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato: nelle fasi di merito mediante tempestiva rimessione in termini, nel grado di legittimità mediante deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione. Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava il ruolo esattoriale contenente nove cartelle di pagamento, deducendone l’omessa notificazione. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente l’impugnazione quanto a tre cartelle; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 4698/18, rigettava l’appello della società, confermando il decisum di primo grado.

Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso. La questione centrale concerneva l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo alla luce della sopravvenuta disciplina sull’interesse ad agire.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di fatto: l’azione della contribuente ha avuto ad oggetto l’estratto di ruolo, dalla cui acquisizione è derivata la conoscenza di nove cartelle impugnate per asserita omessa notifica. Su questo terreno si innesta il sopravvenuto intervento normativo che ha ridisegnato, sul versante dell’interesse ad agire, le ipotesi in cui ruolo e cartella sono impugnabili.

Il Collegio richiama i principi delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022: l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione. La disposizione si applica anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse deve essere dimostrato nelle fasi di merito attraverso la rimessione in termini o nel grado di legittimità mediante deposito ex art. 372 cod. proc. civ. Sono richiamate, in senso conforme, Cass. n. 6857 del 2023, Cass. n. 5901 del 2023 e Cass. n. 5435 del 2023.

Alla luce di tali principi il ricorso è disatteso, non essendo stato allegato nel grado di legittimità il menzionato specifico interesse ad agire, né essendo intervenuta nei gradi di merito alcuna espressa statuizione sulla sussistenza di tale condizione dell’azione in termini da integrare un giudicato interno (cfr. Cass. n. 4448 del 2023). La Corte precisa che il giudicato interno non si forma sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di autonoma efficacia decisoria.

Ne consegue che l’impugnazione motivata con riguardo a uno solo degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione, espandendo il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti coessenziali non singolarmente coinvolti dal motivo di gravame (v. Cass. n. 21007 del 2024, Cass. n. 30728 del 2022, Cass. n. 24783 del 2018).

In dispositivo la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, avuto riguardo al fondamento della pronuncia nello jus superveniens ricostruito dalle Sezioni Unite (v. Cass. n. 6063 del 2023). Dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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