Riscossione tributi locali tramite ingiunzione del concessionario: natura e motivi di impugnazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 17752 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali, l’esercizio della potestà riscossiva non avviene necessariamente mediante cartella di pagamento: la riscossione coattiva può essere effettuata con la procedura dell’ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910 anche quando è affidata ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 446/1997. L’ingiunzione fiscale, espressione del potere di auto-accertamento, ha natura di atto amministrativo che cumula le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, configurandosi come atto liquidatorio successivo all’avviso di accertamento divenuto definitivo: una volta definitivo l’atto impositivo, il rapporto tributario è esaurito e l’ingiunzione non integra un nuovo atto impositivo. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, l’ingiunzione è impugnabile solo per vizi propri, non essendo ammesso dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti. Quanto alla sottoscrizione, negli atti di liquidazione prodotti mediante sistemi informativi automatizzati è legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 1, comma 87, legge n. 549/1995.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di L’Aquila l’ingiunzione di pagamento emessa dalla concessionaria della riscossione del Comune per omesso versamento dell’ICI 2011, deducendone la non debenza. La società, costituita nel 2012 per effetto di una scissione parziale, era subentrata nella posizione della società scissa.
La Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo confermava la decisione di primo grado rilevando che, non essendo stato impugnato l’avviso di accertamento ricevuto dalla società scissa, la pretesa tributaria era divenuta definitiva. Il giudice d’appello riteneva, inoltre, la società beneficiaria della scissione obbligata in solido ex art. 2506-quater, terzo comma, c.c. e la procedura di riscossione corretta.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta i sedici motivi di ricorso, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Quanto alla dedotta nullità della sentenza per mancata pronuncia sull’istanza di rinvio, il giudice di legittimità chiarisce che l’istanza ex art. 115 disp. att. c.p.c. presuppone l’impossibilità di sostituzione mediante delega a un collega, configurandosi diversamente un problema di organizzazione professionale del difensore non rilevante ai fini del differimento dell’udienza.
Sull’omessa pronuncia circa la sospensione cautelare, la Corte afferma che la reiezione della richiesta è implicita nell’adozione di una pronuncia di merito di segno opposto: la decisione assorbe ogni questione cautelare incompatibile e non è configurabile un obbligo di motivazione autonoma, atteso che gli effetti della sospensione cessano comunque alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
In punto di sindacato sulla motivazione, la Corte rammenta che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. limita il controllo alla sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, con esclusione del difetto di sufficienza. Trattandosi di sentenza doppia conforme, inoltre, l’impugnazione è ammessa solo per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.
Nel merito della riscossione, la Corte valorizza l’art. 36, comma 2, d.l. n. 248/2007, a mente del quale gli enti locali possono scegliere tra la procedura dell’ingiunzione, svolta in proprio o affidata ai soggetti iscritti all’albo ministeriale, e quella del ruolo per gli agenti della riscossione. L’ingiunzione segue il mancato pagamento dell’avviso di accertamento e non lo sostituisce: una volta divenuto definitivo l’atto impositivo, il rapporto tributario è esaurito e la successiva ingiunzione costituisce atto liquidatorio, sufficientemente motivato se reca l’indicazione del credito e della causale.
Quanto alla sottoscrizione, la Corte applica la norma speciale di cui all’art. 1, comma 87, legge n. 549/1995, non abrogata, che consente la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile negli atti prodotti con sistemi automatizzati. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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