La sospensione ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 opera automaticamente anche per l’Amministrazione finanziaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 11977 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di impugnazione, anche incidentale, e di riassunzione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 per le liti definibili con la procedura agevolata opera automaticamente, a prescindere dalla proposizione della domanda di definizione da parte del contribuente. Tale sospensione non distingue tra le parti del giudizio e si applica quindi anche all’Amministrazione finanziaria. Essa si cumula con la sospensione dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita in ragione della natura eccezionale della prima.

Il Fatto

A seguito di una verifica, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società due avvisi di accertamento per maggiori imposte relative all’anno d’imposta 2014 e per l’omesso versamento di una ritenuta d’acconto per il 2015. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, annullando integralmente l’avviso per il 2015 e solo parzialmente quello per il 2014.

L’Ufficio proponeva appello, avvalendosi della sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018. La contribuente notificava controricorso con appello incidentale, avvalendosi della sospensione dei termini per l’emergenza COVID-19. La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile entrambi gli appelli, ritenendo la sospensione operasse solo a favore del contribuente e che l’appello incidentale fosse tardivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente il ricorso principale dell’Agenzia e quello incidentale della società, ritenendoli fondati. In primo luogo, ha chiarito che, sebbene la definizione agevolata richieda una domanda del contribuente, la sospensione dei termini processuali prevista dal comma 11 dell’art. 6 è automatica, essendo finalizzata a rendere attuabile il dettato normativo. Detta sospensione opera per tutte le parti del giudizio, senza alcuna discriminazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, come già affermato dai precedenti citati.

La Corte ha inoltre precisato che tale sospensione non è subordinata all’effettiva presentazione della domanda di definizione, ma consegue alla astratta proponibilità della stessa. Nel caso di specie, essendo la sentenza di primo grado stata pubblicata l’11 dicembre 2018, il termine cd. lungo per impugnare scadeva l’11 giugno 2019, ma rientrava nell’intervallo di sospensione (dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019), con conseguente proroga di nove mesi fino all’11 marzo 2020.

Sulla base di tale ricostruzione, il ricorso dell’Agenzia, notificato il 27 febbraio 2020, è stato ritenuto tempestivo. La Corte ha altresì giudicato tempestivo l’appello incidentale della contribuente, in quanto, durante il decorso del termine di deposito, era intervenuta la sospensione dei termini per l’emergenza COVID-19 prevista dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, valida dal 9 marzo all’11 maggio 2020.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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