Definizione agevolata: omessa notifica del diniego vale silenzio-assenso (Cass. civ. Sez. V n. 766 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il termine previsto dal comma 12 per la notifica del provvedimento di diniego ha natura perentoria. Ne consegue che l’omessa notifica del diniego entro tale termine comporta l’implicito accoglimento dell’istanza del contribuente e l’estinzione del processo. Il silenzio dell’Ufficio, cui è equiparabile la notifica irrituale nel termine, va qualificato come silenzio-assenso, poiché gli effetti della dichiarazione unilaterale del contribuente si consolidano solo a seguito dell’assenso espresso o tacito dell’Amministrazione finanziaria. Il giudice rileva di ufficio il perfezionamento della definizione, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione dei motivi di ricorso.

Il Fatto

La contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2004, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, un maggior reddito accertato in via sintetica a mezzo redditometro. L’incremento patrimoniale non giustificato derivava dall’acquisto di un immobile per il corrispettivo di euro 415.000,00.

La C.t.p. di Latina accoglieva il ricorso della contribuente. La C.t.r. del Lazio, Sezione staccata di Latina, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. La contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, la motivazione carente e la nullità dell’accertamento per inesistenza della sottoscrizione. Nelle more, la contribuente aveva chiesto la definizione agevolata e provveduto al pagamento.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva d’ufficio che si è validamente perfezionata la definizione agevolata e dichiara estinto il processo. L’esame dei motivi di ricorso resta assorbito dall’accertamento della causa estintiva.

Preliminarmente, il Collegio osserva che l’Agenzia, pur avendo prodotto il provvedimento di diniego della definizione, non ha fornito prova della sua rituale notifica. Ha depositato il solo avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito, priva della firma del destinatario, e non l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto di diniego. La mancanza di quest’ultimo comporta, per giurisprudenza costante, l’inesistenza della notificazione, come affermato tra le pronunce più recenti citate (Cass. n. 20778 del 2021).

La Corte richiama l’art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018, secondo cui il diniego va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali, ed è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso cui pende la controversia. Il termine, pur in mancanza di espressa previsione, ha natura perentoria, perché diretto a rendere non più contestabile il provvedimento in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire il prosieguo della controversia non definita.

Tale conclusione si fonda sul principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e sulla doverosità dell’azione amministrativa, che impone di esercitare il potere entro un termine ragionevole. Il Collegio richiama anche gli artt. 6 e 7 CEDU e gli artt. 41, 42, 47 e 52 della Carta di Nizza, che sottopongono il procedimento ai principi di doverosità, trasparenza, responsabilità e sindacabilità del potere pubblico, imponendo all’amministrazione un dovere di agire entro un tempo ragionevole, come già affermato in precedenti pronunce (Cass. n. 19084 del 2022, Cass. n. 2372 del 2022, Cass. n. 20649 del 2021).

Alla natura perentoria del termine consegue che la mancata notifica del provvedimento ostativo produca ex se l’accoglimento per via tacita dell’istanza di definizione. Il silenzio dell’Ufficio, equiparabile all’omessa notifica nel termine, integra un silenzio-assenso. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione degli artt. 46 d.lgs. n. 546 del 1992 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018. Non sussistono i presupposti per il doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’intervenuta estinzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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