Tari, denunce di inizio e chiusura attività non esonerano l’albergo (Cass. civ. Sez. V n. 20437 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di Tari, la sola denuncia di inizio e cessazione dell’attività alberghiera non è idonea a escludere l’assoggettamento al tributo, occorrendo la prova della concreta inutilizzabilità della struttura. La presunzione legale relativa di produzione di rifiuti di cui all’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 può essere vinta solo con l’indicazione delle circostanze esimenti nella denuncia originaria o di variazione, con riscontro in elementi obiettivi o idonea documentazione. Grava sul contribuente l’onere di informazione e allegazione dei dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree non tassabili, ponendosi l’esclusione come eccezione alla regola generale dell’assoggettamento dei locali e delle aree occupati o detenuti. Il principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, cod. proc. civ. opera nel processo tributario sui soli profili probatori del fatto e non elide l’onere di allegazione, né l’operatività del principio secondo cui la mancata presa di posizione dell’ufficio sui motivi svolti in via subordinata non equivale ad ammissione.

Il Fatto

Una società alberghiera riceveva dal Comune un avviso di accertamento Tari per l’annualità 2017, con cui si assumeva il tributo su una superficie di mq 3.701. La società impugnava l’atto sostenendo l’esclusione dall’imposta per la chiusura invernale della struttura e contestando la quantificazione della superficie tassabile, che assumeva pari a mq 2.353 in base a una perizia di parte non contestata dall’ente.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 4512/2019, confermava la pronuncia di primo grado e respingeva l’appello, affermando la legittimità dell’avviso. La società ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 70, 71 e 72 d.lgs. n. 507/1993, del principio di non contestazione e della disciplina della motivazione degli atti impositivi. Il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si lamentava l’omessa considerazione del contenuto delle denunce di inizio e cessazione dell’attività. Il motivo non si confronta con la ratio della sentenza impugnata. I giudici d’appello avevano valutato le denunce proprio per escluderne la rilevanza fiscale, precisando che, per gli esercizi alberghieri con licenza annuale, l’unica circostanza esentante è la concreta inutilizzabilità della struttura, non la comunicazione di chiusura invernale.

Quanto al principio di non contestazione, la Corte ribadisce che l’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. si applica anche al processo tributario, ma, per l’indisponibilità dei diritti controversi, opera sui soli profili probatori del fatto non contestato, sempre che il giudice non ritenga di escluderne l’esistenza. Nella specie l’ente impositore aveva sempre negato in radice il diritto all’esenzione. La giurisprudenza di legittimità richiamata chiarisce che il principio non può invocarsi quando il convenuto neghi l’esistenza del credito e che la mancata presa di posizione dell’ufficio sui motivi subordinati non equivale ad ammissione.

Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, perché mescola critiche in fatto e in diritto senza separazione, prospettando la stessa questione sotto profili incompatibili. La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ.: chi denuncia l’omesso esame di un fatto storico deve allegare gli atti o trascriverne i passi salienti, indicando la sede processuale in cui furono prodotti e allegandoli a norma dell’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Nella specie le denunce non erano state trascritte né i documenti allegati.

Quanto alla dedotta carenza motivazionale dell’atto impositivo, la Corte richiama la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come interpretata dalle Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la rilevanza del mero difetto di sufficienza. L’avviso conteneva i riferimenti normativi, le tariffe e la superficie tassabile, sicché la motivazione risulta idonea.

Infine, sul riparto dell’onere della prova, la Corte ribadisce che spetta al contribuente fornire all’amministrazione i dati sulle aree oggettivamente inutilizzabili, in applicazione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993. Il presupposto impositivo è l’occupazione o detenzione di locali e aree, con presunzione legale relativa di produzione di rifiuti che può essere vinta solo con l’indicazione delle circostanze esimenti nella denuncia originaria o di variazione. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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