Sospensione dei termini tributari e prova della delibera comunale di definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 6023 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che intenda avvalersi della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 in relazione a una lite definibile pendente con un ente territoriale o un suo ente strumentale ha l’onere di allegare e dimostrare l’intervenuta adozione, da parte dell’ente, della delibera con cui è stata disciplinata la procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie. Diversamente da quanto accade per le liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, nelle quali la sospensione opera in via automatica, per gli enti locali la sospensione è condizionata a un espresso recepimento della procedura in apposito regolamento. Non operando, rispetto alle fonti secondarie, il principio iura novit curia, la conoscenza dei regolamenti comunali non rientra tra i doveri del giudice. La mancata allegazione e dimostrazione del presupposto determina l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui un Comune ha contestato a una società l’omesso versamento dell’IMU per l’anno di imposta 2013, in relazione a diverse unità immobiliari, per un importo complessivo di 80.606,00 €.

La Commissione tributaria regionale, decidendo su appelli riuniti, ha rigettato il gravame della contribuente e accolto quello dell’ente territoriale, escludendo la riduzione della tassazione invocata dalla società e confermando la legittimità della notifica dell’avviso. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi; il Comune ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato notificato il 28 febbraio 2020, a fronte di una sentenza pubblicata il 29 ottobre 2018.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché tardivamente notificato. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 29 ottobre 2018, mentre il ricorso è stato spedito per la notifica il 28 febbraio 2020, oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., come eccepito dalla difesa del Comune.

La questione centrale riguarda l’operatività della sospensione dei termini disposta dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, che ha sospeso per nove mesi i termini di impugnazione scadenti tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019. Il comma 16 della stessa disposizione ha previsto che gli enti territoriali possono applicare tali disposizioni alle controversie tributarie in cui sono parti, così consentendo la definizione della lite a domanda del soggetto interessato.

La ricorrente non ha allegato né dimostrato che il Comune avesse adottato la procedura di definizione agevolata. La Corte qualifica questo onere come fatto costitutivo del diritto alla sospensione: per gli enti territoriali, diversamente dalle liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, non opera il meccanismo della sospensione automatica, perché manca una definibilità generale delle controversie e occorre una apposita delibera dell’ente.

La facoltà di avvalersi della sospensione è dunque collegata a un espresso recepimento in apposito regolamento, la cui adozione deve essere specificamente allegata e documentata dalla parte che intende usufruirne. Non opera, con riguardo alle norme secondarie, il principio iura novit curia, e la conoscenza dei regolamenti comunali non rientra tra i doveri del giudice. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. V, 24 gennaio 2022, n. 1951 e Cass., Sez. T., 25 gennaio 2024, nn. 2275 e 2422, nonché, sulla natura ope legis della sospensione, Cass. n. 33069/2022, Cass. n. 30397/2021, Cass. 11913/2019 e Cass. n. 11531/2016.

La Corte osserva inoltre che da altro precedente risulta che il Comune non abbia deliberato di avvalersi della procedura di cui al d.l. n. 119/2018 (Cass. n. 28470/2019), circostanza che conferma la tardività del ricorso e la sua inammissibilità, con effetto assorbente rispetto all’esame dei motivi. Le spese seguono la soccombenza e ricorrono i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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