Motivazione apparente della CTR e sanzione per credito inesistente (Cass. civ. Sez. V n. 724 del 11.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione e rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. La motivazione per relationem è valida solo se i contenuti mutuati siano oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive. Il giudice di appello deve esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti, sicché è nulla, in quanto meramente apparente, la motivazione che, per la sua laconicità, non consenta di appurare che la condivisione della decisione di prime cure sia derivata dall’esame e dalla valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Il Fatto

Una società utilizzava in compensazione, negli anni 2012 e 2013, crediti d’imposta agevolata sul gasolio per autotrazione e per l’acquisto di beni strumentali nelle aree svantaggiate, senza presentare il relativo quadro RU della dichiarazione dei redditi. A seguito di accesso presso la sede sociale, i verificatori constatavano l’assenza dei presupposti del diritto alla compensazione; l’Ufficio emetteva quindi l’atto di irrogazione della sanzione del 100% del credito inesistente.

La società impugnava l’atto, deducendo l’illegittima applicazione della misura del 100% in luogo di quella del 30%. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo il credito non inesistente ma non spettante. La CTR della Campania confermava, con motivazione ritenuta apodittica dall’Ufficio, che ricorreva in cassazione con due motivi, mentre la contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Il richiamo alla doppia conforme e alla preclusione dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. è non pertinente, operando solo per i motivi proposti ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., categoria nella quale non rientra alcuno dei motivi dell’Ufficio. L’omessa indicazione del vizio sarebbe comunque emendabile alla luce del contenuto del motivo, e il ricorso è conforme all’art. 366 cod. proc. civ..

Nel merito, il primo motivo è fondato. La CTR, dopo aver riportato la decisione di primo grado, i motivi di gravame e le difese della contribuente, ha motivato in modo apodittico il rigetto dell’appello. Ha ritenuto la violazione del principio del tempus regit actum sufficiente ex se a giustificare l’annullamento, senza indicare le disposizioni succedutesi nel tempo, la norma applicabile in concreto e le ragioni della sua applicazione.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità: la motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014). La motivazione per relationem è valida se i contenuti mutuati sono oggetto di autonoma valutazione critica (Cass., Sez. U., n. 14814 del 2008). Il giudice di appello deve esplicitare le ragioni della conferma (Cass. n. 16612 del 2015); è nulla la motivazione per relationem quando la laconicità non consenta di appurare l’esame dei motivi di gravame (Cass. n. 22022 del 2017; Cass. n. 27112 del 2018).

Nel caso di specie la CTR ha affermato in modo tautologico che l’Amministrazione non poteva applicare la sanzione del 100%, senza argomentare sulle ragioni e sull’adesione alla tesi della non spettanza del credito, né chiarire perché, in relazione a un avviso nato da controllo automatizzato, non dovesse valorizzarsi l’attività di approfondimento eseguita anche mediante accesso. Tali omissioni non consentono di apprezzare l’iter logico della decisione.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame anche verificando l’eventuale applicabilità della normativa sopravvenuta in materia di sanzioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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