Definizione agevolata in cassazione: soccombenza dell’Agenzia e notifica della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 5636 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della l. n. 130 del 2022, presuppone che l’Agenzia delle entrate risulti soccombenza in tutto o in parte in uno dei gradi di merito. Tale soccombenza non può configurarsi né sotto il profilo formale, quando l’Agenzia non sia stata parte dei giudizi di merito, né sotto il profilo sostanziale, quando l’eventuale annullamento della cartella di pagamento dipenda da ragioni che non attengono all’esistenza del credito. La notificazione della cartella di pagamento a mezzo messo notificatore, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, si perfeziona con il compimento delle formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ.; se dalla ricevuta della comunicazione di avvenuto deposito il destinatario risulti sconosciuto, la notificazione non può dirsi perfezionata.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, riferita a sette cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva parzialmente l’appello, rilevando che due cartelle non erano state ritualmente notificate, mentre le restanti erano legittime, non necessitando le cartelle allegate a PEC di firma digitale e non essendo il preavviso carente di motivazione.

La società proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Nelle more, presentava domanda di definizione agevolata del giudizio pendente ai sensi dell’art. 5, comma 2, della l. n. 130 del 2022, allegando la quietanza del pagamento. L’Agenzia delle entrate opponeva diniego, contestando la propria soccombenza nei gradi di merito e la mancata adozione del modello ministeriale. La società impugnava il diniego con separato ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte dichiara la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate nel giudizio di legittimità: essa non era stata parte nei giudizi di merito, sicché non poteva essere convenuta nel ricorso avverso la sentenza di appello. L’Agenzia resta invece legittimata nel giudizio introdotto avverso il diniego di definizione agevolata, avendo emesso il provvedimento impugnato.

Passando al ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, la Corte ne rileva l’infondatezza. L’art. 5, comma 2, della l. n. 130 del 2022 subordina la definizione alla soccombenza dell’Agenzia delle entrate, totale o parziale, in uno dei gradi di merito. Poiché nel giudizio di merito si era costituita unicamente l’Agente della riscossione, non può configurarsi alcuna soccombenza formale dell’Agenzia. Né rileva una soccombenza sostanziale, perché l’annullamento della cartella per ragioni che non attengono all’esistenza del credito non fa venir meno la pretesa impositiva. Il diniego è pertanto corretto.

Il rigetto di tale ricorso impone l’esame nel merito del ricorso avverso la sentenza di appello. Il primo motivo è fondato. Richiamando Cass. n. 4212 del 2021, la Corte afferma che la notificazione della cartella a mezzo messo notificatore si perfeziona, in caso di irreperibilità relativa, con il compimento delle formalità dell’art. 140 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il messo deve depositare il plico presso la casa comunale e inviare la comunicazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata. Se dalla ricevuta il destinatario risulta sconosciuto, la notificazione non può dirsi perfezionata. Ha quindi errato la CTR nel ritenerla valida.

Il secondo motivo è infondato: secondo Cass. n. 30948 del 2019 e Cass. n. 31605 del 2019, la copia su supporto informatico della cartella, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Il terzo motivo è infondato: l’indirizzo PEC utilizzato è chiaramente riferibile all’Agente della riscossione, sicché nessuna incertezza può derivare al destinatario in ordine alla provenienza della notificazione. Il quarto motivo è infondato: il preavviso di iscrizione ipotecaria, non essendo atto impositivo, è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, già conosciuti o conoscibili dal destinatario.

La Corte accoglie dunque il primo motivo, rigetta gli altri e il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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