Agevolazioni sismiche e aiuti di Stato: annullamento oltre il giudicato (Cass. civ. Sez. V n. 28113 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che annulli la cartella di pagamento già dichiarata formalmente valida dal giudice di primo grado, in assenza di appello incidentale della contribuente, viola il giudicato interno formatosi per mancata impugnazione del relativo capo e incorre nel vizio di ultra-petizione. È error in procedendo, rilevabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia della C.t.r. su una specifica censura ritualmente proposta con l’atto di appello. Il beneficio di cui all’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, richiamato nella decisione della Commissione UE n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015, deve essere verificato d’ufficio dal giudice di merito quanto alla compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato e al rispetto della soglia de minimis.

Il Fatto

La società contribuente riceveva una cartella di pagamento con la quale l’agente della riscossione intimava il versamento dell’Irap e dell’Ires per l’anno 2004 e il recupero delle somme dovute per la definizione agevolata ex art. 9 legge n. 289 del 2002. Proponeva ricorso deducendo la decadenza dell’Ufficio e l’illegittimità dell’atto per violazione dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, che aveva sospeso i versamenti in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2002 nella provincia di Catania.

La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso: confermava la validità formale della cartella ed escludeva la decadenza, dichiarandola priva di effetti esecutivi sino al pagamento rateizzato. Appellava il solo Ufficio. La C.t.r., in riforma, rigettava l’appello e annullava la cartella. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione; gli intimati non svolgevano difese.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto improcedibile il ricorso proposto nei confronti del rappresentante legale, non risultando dagli atti che abbia preso parte personalmente al processo.

Il primo motivo è fondato. La contribuente, risultata soccombente sulla domanda di annullamento, avrebbe dovuto impugnare il capo relativo. Il giudicato interno sulla regolarità formale della cartella si era formato per mancata impugnazione, e la questione non era stata riproposta in secondo grado. La C.t.r. ha quindi violato il giudicato e versato in ultra-petizione.

Il secondo motivo è fondato. Pur rubricato ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., va vagliato ai sensi del n. 4, poiché l’omessa pronuncia integra error in procedendo. La ricorrente aveva censurato la statuizione di primo grado che sospendeva la cartella anche per le somme ex art. 9 legge n. 289 del 2002, non sospese per gli eventi sismici: la C.t.r. ha omesso ogni pronuncia.

Il terzo motivo è fondato. La decisione della Commissione UE ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure agevolative concesse alle imprese in aree colpite da calamità, tra cui l’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, salva la verifica dell’aiuto individuale entro i regolamenti de minimis. Il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio rispetti la soglia, e, se superata, va negato nell’interezza.

La C.t.r. avrebbe dovuto controllare d’ufficio la compatibilità, trattandosi di decisione immediatamente applicabile quale jus superveniens vincolante. Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *