Definizione parziale del giudizio tributario e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 17998 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la definizione agevolata che il contribuente abbia limitato ad una parte soltanto dei carichi contestati non produce la cessazione della materia del contendere sull’intero giudizio. Il giudice d’appello che, in presenza di una definizione parziale, dichiari la cessazione totale della materia del contendere per incompatibilità con la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, viola l’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016. Residuando somme non definite, l’impugnazione proposta avverso di esse deve essere esaminata nel merito.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un provvedimento di irrogazione sanzioni e dalla conseguente cartella di pagamento, emessi nei confronti del contribuente per la violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale, non avendo egli giustificato movimentazioni su capitali con l’estero per quasi euro 3.270.000,00.

La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva solo parzialmente i ricorsi del contribuente, riducendo le sanzioni al minimo edittale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate e in presenza di definizione della controversia, dichiarava la cessazione della materia del contendere. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo l’erroneità di tale declaratoria, ritenuta totale anziché parziale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello qualificato come totale una definizione che era stata soltanto parziale.

Il Collegio ritiene il motivo fondato. La difesa erariale ha evidenziato, con ricorso autosufficiente, che il contribuente si era limitato a definire il giudizio con riferimento alla sola somma di euro 295.827,97, rispetto alla somma contestata di euro 1.183.285,64, e che aveva proposto appello incidentale con riguardo alle ulteriori somme oggetto della controversia.

Ne deriva che la CGT2 ha erroneamente ritenuto la definizione di tutti i carichi contestati, quando invece la definizione ha riguardato una parte soltanto del debito. La declaratoria di cessazione della materia del contendere si fondava sull’assunto dell’incompatibilità tra la definizione e la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, ma tale assunto non regge quando residuino somme non definite, rispetto alle quali l’impugnazione conserva il suo oggetto.

Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame anche dell’appello incidentale e per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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