Revocazione per errore di fatto esclusa sulla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. V n. 18000 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. presuppone un errore di fatto, che ricorre ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare. Non integra errore revocatorio la decisione che sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. L’omesso esame della rilevanza di taluni elementi documentali, per come prospettato, non può quindi integrare un errore revocatorio, traducendosi nella censura di una mera valutazione operata dal Collegio.

Il Fatto

Un Comune notificava a una contribuente, nel 2008, più avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento dell’ICI relativi agli anni 2002, 2003 e 2004. La contribuente impugnava gli atti e la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, annullandoli perché carente il presupposto impositivo. La decisione era confermata in appello, con sentenza che ravvisava nei terreni l’area destinata a estrazione del travertino, con esclusione del presupposto esattivo.

La Cassazione, con una precedente ordinanza n. 7413/2019, accoglieva il ricorso dell’ente impositore, cassava senza rinvio e rigettava l’originario ricorso della contribuente, dichiarando non dovute dagli eredi le sanzioni. Contro quella pronuncia le eredi della contribinente, nel frattempo deceduta, proponevano ricorso per revocazione per errore di fatto, deducendo che la Corte aveva ritenuto non necessari ulteriori accertamenti sul reale valore del fondo.

La Motivazione della Corte

Le ricorrenti assumevano che l’errore fosse consistito nell’avere affermato che il Comune aveva già adottato la delibera di accertamento del valore venale, senza considerare che il terreno ricadeva solo in parte in zona D3 e per la restante parte in zona F1, come tale inedificabile. Sostenevano che, a seguito dell’annullamento, si imponesse il rinvio alla Commissione tributaria regionale, essendo rimaste assorbite nei gradi di merito le questioni sul numero e sulla classificazione dei terreni.

La Corte muove dalla regola dell’art. 391-bis cod. proc. civ. e richiama la propria giurisprudenza: l’errore di fatto si configura solo quando la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto smentita dalla realtà processuale, non quando sia conseguenza di una pretesa errata valutazione delle risultanze istruttorie. Viene citato il precedente Sez. III n. 10040 del 29.03.2022, Rv. 664401, che esclude la rilevanza dell’erroneo accertamento di un giudicato interno, trattandosi di apprezzamento in diritto.

Il Collegio osserva che la sentenza della Commissione tributaria regionale aveva escluso il presupposto impositivo per tutti i beni indicati negli avvisi. La questione relativa all’insussistenza di un titolo di proprietà risultava quindi risolta per implicito e andava impugnata o riproposta, ma sul punto le ricorrenti nulla deducono, risultando il ricorso non autosufficiente.

Quanto all’accertamento di valore, l’ordinanza impugnata dà espressamente atto delle questioni dedotte e ne rileva la genericità e il difetto di autosufficienza, richiamando Cass. civ. Sez. V 13567/2017. Non sussiste dunque alcun errore di percezione, perché il giudice ha esaminato le doglianze e le ha ritenute inammissibili. L’asserito omesso esame di elementi documentali si risolve, in realtà, nella censura di una mera valutazione, estranea all’area degli errori revocatori.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con condanna delle ricorrenti e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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