Opposizione a estratto di ruolo inammissibile senza prova del pregiudizio attuale (Cass. civ. Sez. III n. 6529 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione avverso l’estratto di ruolo, l’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, opera anche nei giudizi pendenti, poiché plasma l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. e stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela. Ne consegue che chi ha proposto l’opposizione prima della riforma è onerato di dimostrare il perdurare del proprio interesse, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. anche nel giudizio di legittimità. L’onere viene meno solo se l’ammissibilità dell’azione è stata già espressamente riconosciuta dal giudice di appello, con formazione di un giudicato interno. Non sana la carenza di interesse la domanda di accertamento della prescrizione del credito, in difetto di obiettiva incertezza e di iniziative esecutive dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva contestato un estratto di ruolo per opporsi a una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione, eccependo la nullità della notificazione e la prescrizione dei crediti, oltre alla invalidità degli atti presupposti. Il primo giudice aveva accolto l’opposizione; il Tribunale di Roma, su gravame dell’agente della riscossione, ha riformato la decisione e respinto l’opposizione.
Avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 100, 324, 329, comma 2, e 342 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., sul presupposto che l’appello avesse investito solo una parte delle statuizioni di primo grado, con formazione di un giudicato interno sull’annullamento dei verbali presupposti. L’agente della riscossione si è costituito con atto qualificato come mera costituzione, non notificato; l’ente impositore è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva l’assenza di un rituale controricorso. L’atto depositato dall’agente della riscossione è, per stessa qualificazione della parte, un semplice atto di costituzione, non notificato alla ricorrente e dunque inidoneo a superare la condizione di mero intimato.
Nel merito, il ricorso è inammissibile. La Corte richiama l’arresto delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che ha affermato l’applicabilità anche ai giudizi pendenti dello ius superveniens costituito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021. La norma subordina la diretta impugnazione del ruolo e della cartella, invalidamente notificata, alla condizione di dimostrare che dall’iscrizione a ruolo derivi un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Poiché la disposizione plasma l’interesse ad agire, chi aveva proposto opposizione avverso l’estratto di ruolo è onerato di dimostrare il perdurare dell’interesse e la persistente ammissibilità dell’azione, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ.. L’onere viene meno solo quando l’ammissibilità dell’azione sia stata già espressamente riconosciuta dal giudice di appello, con un espresso giudicato interno, come chiarito da Sez. III n. 4448 del 2023.
Nel caso concreto tale riconoscimento non sussiste. La ricorrente pretende di dare rilievo a un giudicato implicito, ma non ha documentato il persistere dell’interesse ad agire. Non giova il richiamo ai dubbi di costituzionalità della norma sopravvenuta, poiché la Corte costituzionale n. 190 del 2023 ha dichiarato la questione inammissibile per assenza di soluzione costituzionalmente obbligata. Né vale la richiesta di accertamento della prescrizione, poiché l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notificazione, non anche per dedurre fatti estintivi successivi, difettando un interesse all’accertamento negativo in assenza di obiettiva incertezza e di iniziative esecutive (così Sez. III n. 27605 del 2023).
Non si dispone sulle spese, essendo le controparti rimaste solo intimate. Essendo il giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.: la Corte condanna la ricorrente al pagamento di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende, misura massima di legge, per avere richiesto la decisione del collegio malgrado la palese infondatezza del ricorso. Sussistono inoltre i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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