Motivazione apparente e contrasto con il dispositivo: nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 7501 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza solo se incide sull’idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Fuori da tale ipotesi ricorre un mero errore materiale, rimediabile con il procedimento di correzione, e non con le impugnazioni. L’errore materiale si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, percepibile ictu oculi senza indagine ricostruttiva del pensiero del giudice.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’impugnazione di atti di intimazione di pagamento relativi a diverse cartelle esattoriali. La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva dichiarato prescritto il credito erariale portato da dieci cartelle, applicando il termine quinquennale, e aveva accolto il ricorso della società contribuente.

Investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, che sosteneva la decennalità del termine prescrizionale, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, pur affermando in motivazione che il termine per i crediti cristallizzati nel ruolo notificato è decennale e che era errata la conclusione del primo giudice, confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale statuizione hanno proposto ricorso per cassazione, separatamente, l’Agenzia delle entrate e il concessionario della riscossione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di rito. Essendo stati proposti due ricorsi separati avverso la medesima sentenza, entrambi in via principale, il secondo è qualificato come ricorso incidentale: per il principio di unicità del processo di impugnazione, ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante.

Nel merito, i ricorsi principale e incidentale sono esaminati congiuntamente e accolti. Le censure attengono alla nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e contraddittoria, dedotte ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 112, 132 e 161 cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost.

La Corte richiama anzitutto il principio per cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016). Richiama poi l’indirizzo secondo cui il contrasto tra motivazione e dispositivo rileva solo se incide sull’idoneità del provvedimento a rendere conoscibile la statuizione, mentre nelle altre ipotesi ricorre un mero errore materiale (Cass. Sez. VI n. 26074 del 2018).

Applicando tali principi, la Corte rileva che la sentenza impugnata si connota per una irriducibile contraddizione tra motivazione e dispositivo. I giudici d’appello hanno premesso che l’appello è infondato, hanno affermato la decennalità della prescrizione in contrasto con il termine quinquennale applicato in primo grado e hanno poi disposto la conferma della sentenza di primo grado. Non è comprensibile, osserva la Corte, per quale ragione la decisione venga confermata nonostante la non condivisione della decisione stessa: ciò esclude la configurabilità del mero errore materiale.

Ne discende la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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