Compenso avvocato: valore causa revocatoria e inammissibilità domande nuove (Cass. civ. Sez. I n. 17996 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il giudice delegato liquida il compenso al legale officiato della difesa del fallimento ha natura giurisdizionale e decisoria, perché accerta l’an e il quantum del credito prededucibile sottratto alla verifica ai sensi dell’art. 111-bis, primo comma, legge fallimentare. Il reclamo proposto dall’avvocato ex art. 26 legge fallimentare ha quindi carattere impugnatorio e soggiace al principio di inammissibilità delle domande nuove, per personae, causa petendi e petitum, rispetto a quelle formulate in sede di richiesta di liquidazione. Nella liquidazione del compenso a carico del cliente, il valore delle cause relative ad azione revocatoria ordinaria non è indeterminato, ma si determina in base al credito vantato dall’attore a tutela del quale l’azione è proposta. Resta ferma la facoltà discrezionale del giudice di adeguare l’onorario all’effettivo valore della controversia, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e la concreta valenza economica della lite.
Il Fatto
Il giudice delegato al fallimento di una società aveva liquidato a due avvocati, con unico provvedimento, il compenso per l’attività difensiva svolta in favore della procedura nel giudizio di primo grado promosso dal curatore per far dichiarare la nullità o l’inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., di un atto di costituzione di trust e dei relativi conferimenti immobiliari. Il giudizio si era concluso con l’accoglimento della domanda di revoca e con il riconoscimento al fallimento, a titolo di spese, della somma liquidata.
Gli avvocati proposero reclamo avverso il decreto. Il Tribunale di Latina, con decreto del 17.10.2020, accolse parzialmente l’impugnazione, rideterminando il compenso in misura superiore per effetto degli aumenti previsti per la particolare complessità e per la presenza di più parti con la stessa posizione processuale, ma respinse la richiesta, avanzata per la prima volta in reclamo, di riconoscimento di un compenso separato per ciascun difensore. Avverso tale decreto gli avvocati hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti hanno sostenuto che la domanda di liquidazione del compenso avrebbe natura di proposta contrattuale, revocabile quando non accettata nella sua interezza ai sensi dell’art. 1326, quarto comma, cod. civ.; il giudice delegato, liquidando un importo inferiore a quello unico richiesto, avrebbe fatto rivivere il diritto a ottenerne il riconoscimento separato. Il motivo non è stato accolto.
La Corte ha osservato che si tratta di questione nuova, implicante un accertamento in fatto, mai affrontata dal giudice del reclamo. Il ricorrente che introduce in cassazione una censura fondata su titoli diversi o su elementi di fatto difformi da quelli allegati nelle fasi precedenti ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito: onere rimasto inadempiuto.
Nel respingere la seconda parte del motivo, la Corte ha chiarito che il decreto di liquidazione del compenso al legale officiato della difesa del fallimento è espressione di attività giurisdizionale. Il giudice delegato compie un accertamento sottratto al procedimento di verifica ai sensi dell’art. 111-bis, primo comma, legge fallimentare. Ne deriva che il reclamo ex art. 26 legge fallimentare ha natura impugnatoria e che il relativo procedimento, analogamente all’opposizione allo stato passivo, soggiace al divieto di domande nuove e diverse rispetto a quelle formulate con la richiesta di liquidazione.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno censurato la qualificazione del giudizio di revocatoria come di valore indeterminabile. Il motivo è stato accolto nei limiti esposti. Il valore corrispondente all’entità della domanda, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.m. n. 55/2014, nelle cause di azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall’attore a tutela del quale l’azione è proposta.
La Corte ha però precisato che, ove il valore della causa risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, esso va determinato in base al valore effettivo della controversia. Il giudice gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare l’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della lite. Il decreto impugnato non si è attenuto a tali principi ed è stato perciò cassato con rinvio al Tribunale di Latina, in differente composizione, per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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