Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 944 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile anche per dare attuazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia accertato il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento. L’appartenenza di tale pronuncia al novero dei titoli esecutivi azionabili dinanzi al giudice amministrativo discende dall’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., che devolve al TAR i ricorsi diretti all’attuazione dei giudicati del giudice ordinario. Il ricorso è ammissibile quando risulti il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e sia decorso, dopo la notificazione in forma esecutiva, il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’adempimento in un termine perentorio e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, con condanna del Ministero all’erogazione di € 2.000,00 mediante emissione dei relativi buoni elettronici, oltre accessori di legge.

Notificata la sentenza in forma esecutiva, l’Amministrazione era rimasta inerte oltre il termine dilatorio di centoventi giorni. La decisione era divenuta irrevocabile. La ricorrente ha quindi instaurato il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza, rilevando l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire e l’avvenuta notificazione della stessa presso il Ministero, con il conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Sotto tale profilo il ricorso è stato dichiarato ammissibile.

Il TAR ha poi affrontato la questione dell’astratta azionabilità, mediante il rimedio ottemperanza, di una pronuncia resa dal giudice ordinario. Ha osservato come la sentenza ottemperanda — una decisione del Giudice ordinario passata in giudicato — rientri senz’altro nel novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. L’inerzia serbata dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva è stata quindi accertata.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo la somma dovuta mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica, per l’importo complessivo di € 2.000,00 oltre accessori di legge, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

In conformità alle richieste, è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, senza compenso e con facoltà di subdelega ad altro dirigente. Questi dovrà attivarsi, su istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine assegnato, provvedendo nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, seguendo la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *