Delega dell’espropriazione e obbligo di pagamento dell’indennità (Cass. civ. Sez. 1 n. 14700 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’amministrazione titolare del potere espropriativo deleghi l’esercizio di tale potere a un concessionario o contraente generale, l’obbligo di corrispondere l’indennità di espropriazione grava, di regola, sul beneficiario dell’espropriazione come risultante dal decreto ablatorio. Tale obbligo può gravare su un soggetto diverso solo se dal decreto o da atti amministrativi emerga che al delegato sia stato conferito, mediante figure sostitutive a rilevanza esterna, il compito di procedere all’acquisizione delle aree in nome proprio e per conto dell’espropriante e di provvedere al pagamento delle indennità. Il pattuito successivo trasferimento dei suoli dal Comune al delegato, con compensazione tra prezzo di alienazione e costi di esproprio, non è idoneo a spostare sull’ente locale la titolarità dell’obbligo, ove tale trasferimento sia previsto per il momento successivo alla definitiva conclusione del procedimento. È inammissibile il motivo di ricorso che censuri la consulenza tecnica d’ufficio e solleciti una diversa valutazione di merito degli elementi istruttori, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
Il Fatto
A seguito dell’esproprio di un’area di 240 mq, disposto per la realizzazione di un tratto stradale del Piano per gli insediamenti produttivi (PIP), la Corte d’appello di Napoli liquidava l’indennizzo agli ablati, ponendo l’obbligo di pagamento esclusivamente a carico della società delegata dal Comune per l’attuazione del piano, e non anche dell’ente territoriale, rimasto contumace nel giudizio di opposizione alla stima.
Avverso tale ordinanza gli espropriati proponevano ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, lamentando, tra l’altro, l’erronea individuazione del soggetto obbligato a corrispondere l’indennità e vizi di motivazione e di metodo nella quantificazione dell’indennizzo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, relativo all’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’indennità. Richiamato l’art. 6, ottavo comma, del d.P.R. n. 327/2001, che consente la delega dell’esercizio del potere espropriativo, la Corte ha ribadito il principio per cui l’obbligo di corrispondere l’indennizzo grava sul beneficiario dell’espropriazione risultante dal decreto. Tale regola ammette eccezioni solo quando risulti che al delegato sia stato conferito il potere di curare la procedura in nome proprio e per conto dell’espropriante.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva dato atto che l’espropriazione doveva essere condotta dalla società «in nome e per conto» del Comune e che beneficiario dell’ablazione era l’ente territoriale, il quale acquisiva i suoli al proprio patrimonio. Ciononostante, aveva illogicamente concluso che l’unico soggetto obbligato al pagamento fosse la società delegata, in contrasto con l’orientamento di legittimità richiamato.
Quanto agli ulteriori motivi, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, in quanto rivolti prevalentemente a censurare l’operato dei consulenti tecnici o a sollecitare una rivalutazione di merito degli elementi istruttori, senza confrontarsi con le effettive ragioni della decisione. In particolare, è stato ritenuto infondato l’assunto circa l’utilizzo del metodo sintetico-comparativo, esplicitamente sconfessato dall’ordinanza impugnata, che aveva adottato il metodo analitico-ricostruttivo.
La Corte ha infine escluso rilievo alla circostanza che fossero in corso i lavori per la realizzazione della strada d’accesso al PIP, atteso che l’art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 327/2001 impone di valutare le caratteristiche del bene al momento del decreto di esproprio. L’ordinanza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.