Delega di firma sull’avviso di accertamento: non servono nominativo e durata (Cass. civ. Sez. V n. 28668 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni, poiché realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l’atto imputabile all’organo delegante. Il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del delegato, né della durata della delega, né delle comprovate ragioni di servizio prescritte dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001 per la delega delle funzioni dirigenziali. La delega può essere attuata anche con ordini di servizio che individuino il delegato tramite la qualifica rivestita, consentendo la verifica ex post della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario. Essa non deve essere allegata all’atto a pena di nullità, ma, se il contribuente contesta la sottoscrizione o il difetto del potere sostitutivo, l’Ufficio è tenuto a dimostrarne la sussistenza, potendo depositarla anche in appello.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento con cui rettificava in via induttiva gli imponibili dichiarati per l’anno 2010. L’atto era sottoscritto da un funzionario su delega del direttore provinciale.
La società impugnava l’atto davanti alla C.t.p., che accoglieva il ricorso; la decisione era confermata in appello. La C.t.r. riteneva che la delega di firma dovesse essere nominativa, motivata con specifiche esigenze di servizio e temporalmente circoscritta, e che l’Ufficio non avesse provato il corretto esercizio del potere, non contenendo la delega l’elenco delle persone delegate. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione; la società non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta l’unico motivo, con cui l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, e lo ritiene fondato.
Muovendo dalla giurisprudenza consolidata, la Corte ribadisce che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento integra una delega di firma, non di funzioni: si tratta di un decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, con la conseguenza che l’atto resta imputabile all’organo delegante. Ne deriva che il provvedimento non esige l’indicazione del nominativo del delegato, della durata della delega né delle ragioni di servizio, requisiti propri della diversa ipotesi disciplinata dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte richiama sul punto Cass. n. 20093 del 2025, Cass. n. 689 del 2025 e Cass. n. 21839 del 2024.
Nell’organizzazione interna dell’Ufficio, prosegue la Corte, l’attuazione della delega può avvenire anche mediante ordini di servizio che individuino il delegato attraverso la qualifica rivestita, poiché tale indicazione consente la verifica ex post della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
Quanto al profilo probatorio, la delega di firma non deve essere necessariamente allegata all’avviso a pena di nullità. Se però il contribuente contesta la sottoscrizione o il difetto del potere sostitutivo in capo al firmatario, l’Ufficio è tenuto a dimostrare la sussistenza della delega. Il suo deposito può avvenire anche nel giudizio di secondo grado, trattandosi di atto non attinente alla legittimazione processuale e operando la deroga dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello anche fuori degli stretti limiti dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ..
La C.t.r., limitandosi ad affermare che la documentazione non era esaustiva perché priva dell’indicazione nominativa del delegato, delle ragioni di ufficio e del termine della delega, non si è attenuta a tali principi. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice del secondo grado in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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