Opposizione allo stato passivo senza poteri istruttori d’ufficio del rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7997 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento non trova applicazione l’art. 421 c.p.c., che disciplina i poteri istruttori ufficiosi del giudice del lavoro, poiché tale giudizio è retto dalle norme del rito ordinario, anche quando si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato. È pertanto onere del creditore produrre il contratto collettivo su cui fonda la propria pretesa. Anche nel rito del lavoro, la richiesta alle associazioni sindacali di informazioni o del testo dei contratti collettivi, ai sensi dell’art. 425 c.p.c., costituisce esercizio di una facoltà discrezionale del giudice del merito, non di un obbligo. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. può riguardare solo l’omesso esame di fatti storici, non gli errori nell’attività processuale del giudice.

Il Fatto

Il dirigente di una società poi dichiarata fallita proponeva opposizione allo stato passivo chiedendo l’ammissione del proprio credito, comprensivo dell’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 16 del CCNL Dirigenti. Il Tribunale di Asti, con decreto reso in sede di opposizione, respingeva la domanda sul rilievo che il ricorrente non aveva prodotto il contratto collettivo invocato a fondamento della pretesa. Il giudice di merito escludeva che il CCNL fosse acquisibile d’ufficio ai sensi dell’art. 421 c.p.c., trattandosi di norma del rito del lavoro, inapplicabile all’opposizione allo stato passivo.

Avverso tale decreto il dirigente proponeva ricorso per cassazione con due motivi; resisteva la curatela fallimentare con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il Fallimento non aveva contestato in modo specifico l’esistenza, il contenuto e l’applicabilità del CCNL, né il quantum dell’indennità. Con il secondo motivo eccepiva l’omesso esame di un fatto decisivo e la motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto disporre l’acquisizione d’ufficio del contratto collettivo.

La Corte ha respinto il ricorso per concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza. Quanto al primo profilo, ha ricordato che, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ad onere probandi, ma spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte.

La Corte ha poi precisato che il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. può riguardare l’omesso esame di fatti storici che hanno dato origine alla controversia, e non eventuali errori nell’attività processuale compiuti dal giudice, rilevanti solo nei limiti e secondo la prospettazione di cui al n. 4 della stessa norma.

Nel merito, il Collegio ha confermato la conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità: l’art. 421 c.p.c. è norma relativa al rito del lavoro e non si applica al giudizio di opposizione allo stato passivo, che resta regolato dalle norme del giudizio ordinario, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa assoggettata alla procedura concorsuale. La Corte ha richiamato le pronunce Cass. n. 9020 del 2019, Cass. n. 11856 del 2006 e Cass. n. 19596 del 2016.

Ha inoltre ribadito che anche nel rito del lavoro la richiesta alle associazioni sindacali, a norma dell’art. 425 c.p.c., di informazioni o del testo dei contratti collettivi applicabili costituisce esercizio di una facoltà discrezionale del giudice del merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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