Giudicato penale di assoluzione e accertamento tributario con presunzioni (Cass. civ. Sez. V n. 9148 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso ha efficacia di giudicato nel processo tributario, ai sensi del nuovo art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, solo se contiene un effettivo e positivo accertamento dell’insussistenza del fatto, ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen., e non anche quando l’assoluzione sia pronunziata per insufficienza o contraddittorietà della prova, a norma dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. L’efficacia preclusiva del giudicato penale è di stretta interpretazione, in coerenza con l’autonomia dei giudizi. Resta fermo che le prove raccolte nel processo penale costituiscono fonte di prova che il giudice tributario deve esaminare criticamente, senza attribuire automatica autorità di cosa giudicata. L’accertamento analitico-induttivo resta legittimo, ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e con onere della prova contraria sul contribuente.
Il Fatto
La società contribuente e i suoi due soci hanno impugnato l’avviso di accertamento per il 2005, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva determinato maggiori redditi e minori costi per fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, con estensione dell’accertamento ai soci per trasparenza. L’Ufficio aveva valorizzato la discrepanza tra i debiti verso fornitori iscritti in contabilità e quanto dichiarato dagli stessi fornitori, oltre alle incongruenze nei rapporti con una società fornitrice.
La CTR aveva rigettato l’appello erariale, valorizzando l’intervenuta sentenza penale di assoluzione, divenuta irrevocabile, pronunciata nei confronti di un socio per gli stessi fatti. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi. Il primo, che denuncia la violazione dell’art. 654 cod. proc. pen. per avere la CTR recepito acriticamente le conclusioni del giudice penale, è disatteso. Il secondo, che contesta la qualificazione dell’accertamento come fondato su mere presunzioni, è accolto.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. Il d.lgs. n. 87 del 2024 ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, il nuovo art. 21-bis, che attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento sui medesimi fatti materiali. La norma è applicabile come ius superveniens anche ai giudizi di cassazione pendenti alla sua entrata in vigore, in relazione a sentenze di appello che abbiano condannato il contribuente per gli stessi fatti.
Nel caso concreto, però, difetta il presupposto. La sentenza penale ha assolto con formula dubitativa: manca l’indicazione della fattispecie assolutoria e la motivazione non contiene alcun accertamento positivo dell’insussistenza dei fatti. Il giudice penale ha parlato di dati probatori incerti e di mancato approdo sicuro. Si tratta, quindi, di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., che non ha attitudine al giudicato agli effetti dell’art. 21-bis. Il Collegio richiama il consolidato orientamento, anche delle Sezioni Unite n. 1768 del 2011, secondo cui l’efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione opera solo in presenza di un effettivo e specifico accertamento dell’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato. Diventa superfluo l’esame della questione di legittimità costituzionale prospettata dal Pubblico Ministero.
Resta applicabile il principio di autonomia tra giudizio penale e tributario. Le prove raccolte in sede penale sono fonte di prova che il giudice tributario deve valutare criticamente, senza automatica autorità di cosa giudicata. Nel caso di specie la CTR ha aderito consapevolmente alle conclusioni del giudice penale, ma quella motivazione non è conforme alle regole tributarie. L’Amministrazione, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, può desumere in via induttiva il reddito sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Le risposte dei fornitori ai questionari, acquisite ex art. 32, comma 1, n. 4, d.P.R. n. 600/1973, costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili, senza necessità di allegazioni contabili. Quanto ai rapporti con la società fornitrice, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non bastando la regolarità formale delle scritture o i pagamenti tracciati. La sentenza è cassata con rinvio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.