Rinuncia al ricorso per rottamazione quater: sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. 5 n. 7202 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione della domanda di definizione agevolata della lite pendente, ai sensi dell’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022, rende inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. L’atto di rinuncia al ricorso, depositato dal contribuente che abbia aderito alla cd. “rottamazione quater”, determina l’estinzione del giudizio di legittimità a prescindere dall’avvenuto pagamento delle somme dovute, non essendo richiesta la produzione delle quietanze di versamento ai fini della declaratoria di inammissibilità.
Il Fatto
I contribuenti impugnavano per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, che aveva confermato la cartella di pagamento relativa a pretese IRPEF. Nel corso del giudizio di legittimità, gli stessi contribuenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, avendo presentato istanza di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della disciplina della cd. “rottamazione quater”. L’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso, depositata in data 8 novembre 2025, era stata proposta in relazione a una domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Tale adesione al regime di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022 determina la sopravvenuta carenza di interesse dei contribuenti a coltivare il giudizio di legittimità.
La circostanza che, tra gli atti allegati all’atto di rinuncia, non risultassero le quietanze di pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata ritenuta irrilevante. Ai fini della declaratoria di inammissibilità, ciò che assume rilievo è la manifestazione di volontà di aderire al procedimento di definizione agevolata, che rende venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso.
Gli Ermellini hanno pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese del giudizio in ragione della natura della definizione e dei giusti motivi ravvisati nella fattispecie.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.