Delegazione di pagamento esclusa se muta l’oggetto dell’obbligazione (Cass. civ. Sez. V n. 4794 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delegazione di pagamento di cui all’art. 1268 cod. civ. presuppone che l’obbligazione originaria resti immutata nel suo oggetto e che sussista l’incarico gestorio del delegante al delegato. Non integra pertanto tale figura negoziale l’operazione in cui all’originaria obbligazione pecuniaria siano sostituite obbligazioni diverse, con assunzione di una obbligazione di facere da parte di un nuovo soggetto. In tema di qualificazione del negozio, l’individuazione degli elementi costitutivi e delle finalità pratiche è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, mentre l’attribuzione del nomen juris è sindacabile in sede di legittimità. Ai fini dell’imposta di registro, la riconduzione dell’atto alla tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 dipende dalla corretta qualificazione del negozio.
Il Fatto
La società contribuente e il notaio impugnavano l’avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria, riqualificato un atto come delegazione di pagamento anziché come promessa di cessione di immobili, aveva applicato l’imposta di registro in misura proporzionale del 3 per cento, ai sensi dell’art. 9 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, invece che in misura fissa.
Il ricorso era accolto in primo grado e la decisione confermata in appello. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo di violazione di legge. I controricorrenti eccepivano anche l’inammissibilità per il passaggio in giudicato della statuizione di primo grado sull’insussistenza della responsabilità del notaio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo metodologico della qualificazione del negozio. L’operazione si articola in due momenti distinti: l’identificazione degli elementi costitutivi e delle finalità pratiche, riservata al giudice di merito, e l’attribuzione del nomen juris, soggetta al sindacato di legittimità. Richiamando Sez. III n. 9996 del 2019 e Sez. III n. 27000 del 2005, si ribadisce che solo le fasi di individuazione del modello legale e di rilevanza giuridica sono censurabili in cassazione.
Su questa base il motivo è dichiarato ammissibile: l’Amministrazione non contesta l’interpretazione del contratto, il cui contenuto è pacifico, ma la sua mancata riconduzione nell’ambito dell’art. 1268 cod. civ. La censura investe dunque la qualificazione giuridica dell’atto e non un accertamento di fatto.
Nel merito il ricorso è però infondato. La tesi dell’Agenzia muove dall’assunto che, ai fini della delegazione di pagamento, basti l’estinzione dell’obbligazione originaria per l’intervento di un soggetto diverso dal debitore. La Corte osserva che tale risultato accomuna fattispecie molto diverse tra loro e non è sufficiente a integrare la figura invocata.
La configurabilità della delegazione va esclusa sotto due profili. Da un lato, la delegazione produce una modificazione solo soggettiva del rapporto obbligatorio, lasciando immutato l’oggetto dell’obbligazione originaria; nel caso concreto, invece, all’obbligazione pecuniaria iniziale erano state sostituite obbligazioni di contenuto diverso, con assunzione di un’obbligazione di facere. Dall’altro, pur ravvisandosi l’assunzione di un’obbligazione da parte di un nuovo soggetto verso l’originario creditore e l’autorizzazione del debitore ad accettare la prestazione del terzo, manca del tutto l’incarico gestorio del delegante al delegato.
La motivazione del giudice di merito, già pervenuta a tale conclusione, è pertanto integrata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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