Dichiarazione integrativa a favore del contribuente e termine annuale (Cass. civ. Sez. V n. 4790 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazioni dei redditi, gli errori od omissioni commessi in danno del contribuente si correggono con la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, che deve essere presentata non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante. La modifica dell’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998, introdotta dall’art. 5 del d.l. n. 193 del 2016, che consente la presentazione entro il termine di decadenza dell’amministrazione, non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica. Il contribuente può comunque opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria, senza poter opporre in compensazione le somme già versate, e può chiedere il rimborso entro il termine quadriennale. La minusvalenza su titoli iscritti nell’attivo circolante e non realizzata è fiscalmente irrilevante e non può essere recuperata mediante plusvalenza dichiarata su altri titoli.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Mantova, emette tre avvisi di accertamento per gli anni 2005, 2006 e 2007, recuperando Ires, Irap e Iva nei confronti di una società in base a plurimi rilievi. La CTP di Mantova annulla in parte l’accertamento per il 2006, rigettando i ricorsi nel resto. La CTR della Lombardia annulla l’accertamento per il 2006 e una ripresa per il 2007, rigettando nel resto l’appello della società.

Contro tale sentenza la società propone ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da successiva memoria; l’Agenzia resiste con controricorso. I primi due motivi riguardano l’anno 2005 e la ripresa generata dalla svalutazione di titoli iscritti nell’attivo circolante, indicata in bilancio ma non seguita da alcuna variazione in aumento in dichiarazione. Gli altri due riguardano il 2007 e la ripresa per indebita detrazione di interessi ai sensi dell’art. 98 t.u.i.r.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, connessi, sono respinti. Il primo è inammissibile e comunque non fondato: la società non muove alcuna censura concreta all’affermazione della CTR, ma ammette che la minusvalenza iscritta in bilancio non è stata seguita da una variazione in aumento nella dichiarazione originaria. L’art. 110, comma 1, lett. d) t.u.i.r., vigente ratione temporis, sancisce l’irrilevanza fiscale dei maggiori o minori valori iscritti sui titoli.

Il secondo motivo è infondato. La società riteneva applicabile alla dichiarazione integrativa a favore il termine quadriennale di accertamento di cui all’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998, che rinvia all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973. La tesi è smentita dalle Sezioni Unite n. 13378 del 30.06.2016, secondo cui la dichiarazione integrativa in danno del contribuente va presentata entro il termine della dichiarazione del periodo di imposta successivo, con compensazione del credito risultante.

La Corte ribadisce che il contribuente, indipendentemente dal rispetto di tale termine, può sempre far valere l’errore in sede contenziosa per contrastare la maggiore pretesa dell’amministrazione, senza però opporre in compensazione le somme versate, e può chiedere il rimborso entro il termine di quattro anni. La modifica dell’art. 2, comma 8, operata dal d.l. n. 193 del 2016, non ha efficacia retroattiva, sicché per le fattispecie anteriori il termine annuale resta applicabile.

Gli altri due motivi sono inammissibili. Il primo, sull’art. 98 t.u.i.r., muove da un fatto non vero, attribuendo alla CTR di aver considerato solo l’oggetto sociale statutario: la sentenza aveva invece esaminato proprio la deduzione sulla natura delle partecipazioni. La censura sviluppata in memoria è estranea al motivo formulato in ricorso. Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., indica come fatto omesso una contestazione dedotta in appello, non un fatto storico, sicché difetta dei requisiti richiesti dalla Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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