Giudicato esterno su società non operative non si estende ad altri periodi (Cass. civ. Sez. V n. 4793 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tributi periodici, l’efficacia estensiva del giudicato esterno è limitata ai soli casi in cui vengano in esame fatti aventi, per legge, efficacia permanente o pluriennale, che unificano più annualità in un maxiperiodo. L’operatività della società contribuente, quale fattore ostativo all’applicazione del regime delle società non operative, costituisce invece un elemento variabile da periodo a periodo: il suo riconoscimento in relazione a una annualità non si estende ad altri periodi d’imposta. L’eccezione di giudicato, pur non soggetta a preclusioni nel merito, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, poiché nel giudizio di legittimità non sono proponibili questioni nuove; essa è rilevabile d’ufficio solo se il giudicato risulti dagli atti del giudizio di merito o si sia formato dopo la sentenza impugnata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, con tre distinti avvisi relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, accertava maggior reddito ai fini Ires e Irap nei confronti di una società, applicando la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994.
La CTP accoglieva i ricorsi riuniti. La CTR della Calabria riformava la decisione, ritenendo che le contestazioni generiche della società e la dedotta crisi dei mercati non integrassero una situazione oggettiva impeditiva del conseguimento di ricavi. La società proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, dolendosi dell’omesso esame di fatti decisivi; in memoria eccepiva l’esistenza di un giudicato esterno sulla propria natura non operativa.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012. Il vizio denunciabile è specifico: l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo. Il fatto deve consistere in un preciso accadimento storico-naturalistico, non in questioni o argomentazioni difensive, e il sindacato sulla motivazione resta limitato al minimo costituzionale.
La prima censura delinea in realtà un’omessa pronuncia su un’eccezione, non l’omesso esame di un fatto, e non corrisponde ai canoni di deduzione del vizio. Anche riqualificata come violazione di legge processuale, resta infondata: la decisione che apprezza il merito della pretesa tributaria e la conferma comporta il rigetto implicito del motivo d’appello, poiché l’omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi del tutto il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto.
La seconda censura si risolve in una diversa lettura degli elementi già valutati dalla CTR e in una inammissibile richiesta di rivisitazione del fatto storico. Il dedotto proscioglimento in sede penale non ha rilievo automatico, poiché le risultanze delle indagini penali sono richiamate solo a conferma delle valutazioni degli elementi forniti dalla parte.
L’eccezione di giudicato esterno, sollevata solo in memoria, è infondata: non è stata prodotta alcuna delle sentenze invocate e la questione, comunque, non è deducibile per la prima volta in cassazione, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 226 del 2001 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 13916 del 2006. Nel merito, la Corte esclude l’efficacia estensiva del giudicato relativo ad altro periodo d’imposta, poiché l’operatività della società è elemento variabile, non fatto a efficacia pluriennale.
Il ricorso è pertanto inammissibile e infondato in entrambe le censure, con condanna della ricorrente alle spese di lite e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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