Demanio marittimo necessario: darsena realizzata dal privato ampliando la foce di un fiume (Cass. civ. n. 25853 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 28, lett. b), cod. nav., è irrilevante che la comunicazione del bacino di acqua salmastra con il mare sia assicurata attraverso l’opera dell’uomo: la darsena realizzata dal privato sul proprio fondo, mediante ampliamento della foce di un fiume demaniale, assume la natura di bene demaniale per accessione, qualora sussista un rapporto di indistinguibilità idrogeologica con la foce stessa. La destinazione dello specchio d’acqua all’uso esclusivo dei clienti del privato non esclude la demanialità, essendo mera conseguenza del regime concessorio. L’incameramento del bene non integra un’espropriazione, poiché il preesistente diritto di proprietà subisce una contrazione per il sopraggiungere dei caratteri naturali che precludono la proprietà privata.
Il Fatto
La società, proprietaria di un’area sulla quale insisteva una darsena, convenne in giudizio i Ministeri e il Comune chiedendo l’accertamento della propria proprietà e la restituzione dei canoni concessori indebitamente percepiti. In subordine, domandò un indennizzo per il valore dei beni ritenuti trasferiti al demanio. I giudici di merito riconobbero la natura demaniale dell’area; la Corte d’Appello di Venezia, in sede di rinvio, qualificò la darsena come accessione della foce del fiume Sile, respingendo entrambe le domande. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta di definizione accelerata, richiamando le Sezioni Unite n. 9611 del 2024: la proposta non ha funzione decisoria e la decisione conseguente alla richiesta del ricorrente non configura una fase autonoma del giudizio.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l’origine artificiale della darsena escluderebbe l’applicabilità dell’art. 28, lett. b), cod. nav.. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato l’irrilevanza dell’origine artificiale del bene ai fini della demanialità, purché sussista la comunicazione del bacino di acqua salmastra con il mare. La doglianza relativa alla separazione tra darsena e foce è stata invece dichiarata inammissibile: la ricorrente prospettava una diversa ricostruzione fattuale, mirando a trasformare il giudizio di legittimità in una terza istanza di merito, in contrasto con la natura del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Infine, la destinazione esclusiva ai clienti della società non esclude la demanialità, essendo riconducibile al regime concessorio: la darsena integra un centro di centinaia di posti per l’ormeggio, idoneo a soddisfare gli usi pubblici del mare.
Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, la ricorrente ha prospettato la natura espropriativa dell’incameramento del bene, invocando un’indennità e sollevando questioni di legittimità costituzionale. La Corte ha escluso l’assimilazione all’esproprio: la darsena, realizzata ampliando la foce del fiume demaniale, ha assunto ab origine i connotati della demanialità, con conseguente contrazione del diritto di proprietà per il sopraggiungere dei caratteri naturali che precludono la proprietà privata, come affermato da Sez. I n. 6619 del 2015.
Il ricorso principale è stato rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna della ricorrente alle spese. La Corte ha applicato l’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., attesa la decisione conforme alla proposta di definizione, condannando la società al pagamento di sanzioni in favore delle controricorrenti e della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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