Scuole nautiche: illegittimi capitale minimo e tariffe minime (Corte cost. n. 133/2026)
Con la sentenza n. 133 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, nella parte in cui aveva inserito l’articolo 49-septies, comma 21, lettere c) e i), nel codice della nautica da diporto, cioè il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Le due previsioni imponevano alle scuole nautiche, come condizioni per svolgere l’attività, un requisito minimo di capacità patrimoniale e un tariffario con importi minimi per i corsi.
Il caso. Una società che gestisce una scuola nautica ha impugnato davanti al TAR del Lazio il regolamento ministeriale 30 agosto 2023, n. 142, contestando l’articolo che chiedeva una capacità patrimoniale o finanziaria non inferiore a 50.000 euro e quello che introduceva un tariffario con importi minimi prefissati, soggetti a validazione e visto delle autorità di controllo. Il regolamento sarebbe illegittimo perché lo erano le norme di legge da cui dipendeva.
Il dubbio del giudice. Il TAR ha ritenuto che il giudizio sul regolamento dipendesse dalla validità di quelle norme primarie e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, in riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Il Governo può adottare decreti legislativi solo se il Parlamento lo autorizza con una legge delega, che ne fissa materia, tempi, principi e criteri direttivi; se va oltre quei confini si ha un eccesso di delega e la norma è incostituzionale. Secondo il giudice la legge delega, la legge 7 ottobre 2015, n. 167, non parlava mai di requisiti patrimoniali o di tariffe delle scuole nautiche. Sul solo tariffario minimo il TAR ha prospettato anche un contrasto con l’articolo 15 della direttiva sui servizi.
La posizione del Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili e comunque infondate: la delega mirava a riordinare in modo organico il settore della navigazione da diporto e conteneva quindi, implicitamente, la possibilità di chiedere agli operatori un livello minimo di solidità economica, a tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; il tariffario minimo serviva a evitare ribassi eccessivi e prestazioni scadenti.
La decisione della Corte. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità e ha accolto le questioni. Quando la legge delega definisce l’oggetto in modo puntuale, il margine di azione del Governo si restringe: c’è un rapporto inversamente proporzionale tra il dato letterale e quello funzionale. La legge del 2015 elencava in modo analitico le materie delegate: regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto, controlli sulla sicurezza e prevenzione degli incidenti, revisione delle sanzioni, aggiornamento dei requisiti psicofisici per la patente nautica, procedure di approvazione per le barche a GPL, a metano o elettriche. Nessuna comprende i requisiti patrimoniali o le tariffe delle scuole nautiche. Anche i principi e criteri direttivi parlavano di semplificazione, ma riferita alle unità da diporto, ai porti turistici, agli ancoraggi e agli istruttori di vela, non alle scuole. Le finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, pur presenti nella riforma, non possono da sole allargare l’oggetto della delega a materie che essa non contempla. La censura fondata sul diritto dell’Unione europea è rimasta assorbita.
Cosa cambia in pratica. Le due previsioni sono eliminate dall’ordinamento: per chi apre o gestisce una scuola nautica non esiste più l’obbligo di legge di dimostrare una capacità patrimoniale minima e cade il fondamento legislativo del tariffario con importi minimi; per chi frequenta un corso per la patente nautica il prezzo non ha più un minimo imposto in via amministrativa. La portata della decisione va però letta con precisione: la Corte non ha affermato che quei requisiti siano in sé irragionevoli o vietati, né si è pronunciata sulla loro compatibilità con il diritto europeo. Ha stabilito soltanto che il Governo non poteva introdurli con quel decreto legislativo, perché il Parlamento non lo aveva autorizzato. Un intervento del legislatore potrebbe reintrodurre regole analoghe, ma dovrebbe farlo con uno strumento adeguato.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/133